Quando sarà la festa di “TUTTI” i papà?

Quando sarà la festa di “TUTTI” i papà?

Sono trascorsi 10 anni dalla entrata in vigore della Legge sull’affido condiviso (legge n. 54/2006) ma chissà, sussurra ormai stanco Alfredo, padre della piccola Lara, quanto tempo dovremo ancora attendere perché sia attuato il principio della bio genitorialità secondo cui, anche se separati, padri e madri devono mantenere pari diritti e pari doveri nella cura e nell’educazione dei figli?

Il 92% per cento delle donne, nei giudizi di separazione, sono collocatarie ed ai padri continua ad essere riconosciuto il mero “diritto di visita”. La genitrice collocataria ha, di fatto, una posizione dominante che diventa molte volte di ostacolo per i padri ai quali, senza una valida motivazione, impedisce di vedere regolarmente il figlio, come da provvedimento giudiziale. Ma quali gli strumenti normativi a tutela?

L’art 709 ter c.p.c sancisce che, in caso di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori sia nei confronti del minore, che nei confronti dell’altro genitore; condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a 5.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. È di pochi giorni fa un’autorevole pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 3810/ 2015), che ha respinto il ricorso di una madre condannata a pagare mille euro alla cassa delle ammende per aver ostacolato il diritto del marito di far visita alle figlie. In tal modo la Suprema Corte conferma il dictum del precedente grado del giudizio, nel quale la Corte d’Appello aveva così ritenuto: “Il genitore affidatario ha il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si deve misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l’altra figura genitoriale“.

Depone, [tuttavia] in senso contrario a tale capacità, la propensione del genitore affidatario, [il quale al contrario tende] a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l’altro genitore, fino al punto di determinare l’eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato (…). È bene sperare che la sentenza citata possa indurre ad una riflessione sulla importanza del padre nella vita di un figlio e, possa dunque, indirizzare i genitori verso la strada del dialogo.

Solo così si potrà sperare di risentire dire ai nostri figli ciò che diceva poeta latino Orazio: ”Se la natura permettesse ad una determinata età di ripercorrere il tempo trascorso, e di scegliere nuovi genitori, quali per vanità ciascuno ambisse, io, contento dei miei, non vorrei attribuirmene altri, neppure insigniti di fasci o di segni curuli, fuori di senno a giudizio del volgo, ma spero sano a quello tuo, perché non vorrei proprio addossarmi un peso molesto a cui non sono avvezzo”.

Auguri a tutti i papà.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania