Pignoramento della casa: il debitore può continuare ad abitarci?

Pignoramento della casa: il debitore può continuare ad abitarci?

Mi hanno pignorato la casa ed ora pende un’esecuzione forzata in tribunale: fino a quando potrò continuare a vivere dentro il mio immobile e quando, invece, dovrò andarmene via?

In generale, il debitore esecutato, dal momento della notifica del pignoramento, diventa custode dei beni immobili pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza aver diritto a compenso per tale attività. Su istanza, però, del creditore del pignoramento o di un altro creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dal debitore (di norma succede quando quest’ultimo si manifesti poco affidabile o poco collaborativo con la procedura esecutiva o, infine, quando l’immobile pignorato non è occupato dal debitore). Il debitore può farsi autorizzare dal giudice dell’esecuzione, presentando apposita richiesta, a continuare ad abitare nell’immobile pignorato. La richiesta di autorizzazione deve ritenersi necessaria, benché in vari uffici giudiziari non viene considerata indispensabile. Se non ritiene di autorizzare ciò, o se la richiesta non viene avanzata, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile la liberazione dell’immobile.

A volte, se il giudice si mostra particolarmente “duro” alle richieste del debitore, questi potrebbe avanzare un’offerta in denaro agli organi della procedura, allo stesso modo di un normale canone di affitto. Qualora, invece, abbia concesso l’autorizzazione a continuare ad abitare la casa pignorata, il giudice può successivamente revocarla. Lo farà attraverso una ordinanza di liberazione, che costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile. In pratica, con questo provvedimento, l’ufficiale giudiziario potrà recarsi presso l’immobile – eventualmente, dopo un primo tentativo andato a vuoto, accompagnato dalla forza pubblica – per intimarne la liberazione al debitore.

Tutte le autorizzazioni al debitore non possono essere date dal giudice senza l’audizione delle parti (i creditori) e degli altri eventuali interessati. Deve essere sempre sentito l’eventuale aggiudicatario, nel caso in cui l’immobile sia già stato aggiudicato e venduto all’asta.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del foro di Catania