Per l’addebito della separazione basta provare il tradimento su WhatsApp del coniuge

Per l’addebito della separazione basta provare il tradimento su WhatsApp del coniuge

ITALIA – Il tradimento del coniuge su WhatsApp è sufficiente perché gli venga addebitata la separazione. Ovviamente purché ciò venga provato in giudizio. A confermarlo la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12794/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso del marito del quale la moglie ha dimostrato il tradimento avvenuto virtualmente.

I fatti

Il Tribunale di Pistoia pronunciava la separazione dei coniugi, addebitando la stessa all’uomo in quanto la moglie era riuscita a dimostrare, producendo le chat su WhatsApp, il tradimento dello stesso. La relazione extraconiugale veniva confermata anche da testimonianze rese in giudizio.

Il marito impugnava tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, la quale tuttavia confermava la sentenza emessa in primo grado e, dunque, l’addebito della separazione al marito ex art. 151 codice civile.

Ricorso in Cassazione

Non pago, il soccombente proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte territoriale, smentendo di essere il vero autore dei messaggi contenuti nelle chat e lamentando che gli indizi emersi nel procedimento non erano gravi, precisi e concordanti al punto da provare la relazione extraconiugale.

Decisione: per l’addebito della separazione è sufficiente il tradimento virtuale

La Suprema Corte rigetta il ricorso con ordinanza n. 12794/2021, ritenendo i motivi infondati

In primo luogo gli Ermellini si pronunciano sull’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, cioè delle chat. Per procedere al disconoscimento delle stesse – spiegano – e per far sì che il disconoscimento escluda la prova di un tradimento, è necessario che questo sia chiaro, circostanziato ed esplicito al punto da attestare che la chat non sia congrua alla verità fattuale.

Tuttavia, il ricorrente non è stato in grado di rendere un disconoscimento chiaro, esplicito e circostanziato. Le sue dichiarazioni, rese negli atti difensivi, nelle quali descrive di non essere l’autore dei messaggi e di non aver intrapreso alcuna relazione extraconiugale, non sono espressive di un disconoscimento. Tali affermazioni sono, infatti, generiche e non autosufficienti.

Inoltre – proseguono gli Ermellini – l’accertamento del giudice di prime cure si basa non su indizi ma su prove ben precise: le riproduzioni informatiche fornite dalla moglie e le testimonianze.

Non solo. Il tradimento è emerso anche da una confessione stragiudiziale resa dall’uomo nel corso della mediazione, esperita all’inizio e che poi ha avuto esito negativo.

Con questa decisione la Suprema Corte conferma l’orientamento prevalente secondo cui non è necessario che il tradimento sia carnale, essendo sufficiente anche quello virtuale ai fini dell’addebito della separazione. Purché l’altro coniuge riesca a provarlo. A questo fine sono sufficienti i sospetti di infedeltà (anche in base a messaggi virtuali, come nella specie), accompagnati da un comportamento equivoco del coniuge.

Immagine di repertorio