Palestre e doping: i reati configurabili

Palestre e doping: i reati configurabili

Oggi viviamo in una società che punta in modo esasperato sulla competitività e sul raggiungimento di risultati ad ogni costo, persino con mezzi illeciti. Questa tendenza riguarda non solo lo sport ad alti livelli, ma anche chi fa sport a livello amatoriale o semplicemente per divertimento. Così per molte persone, l’identità arriva addirittura a coincidere con quello che si esprime nello sport. L’equazione che prevale è che se si eccelle nello sport si riesce ad essere vincenti anche nella vita, in realtà non è mai così e prima o poi ci si rende conto che i valori fondamentali di lealtà e impegno e quelli legati alla promozione della salute e del benessere fisico e mentale non sono in vendita.

Il doping non è un fenomeno recente, fin dall’antichità si è fatto ricorso a sostanze e pratiche per cercare di migliorare una prestazione sportiva; già nelle Olimpiadi del 668 a.C. viene riportato l’uso di sostanze eccitanti (quali funghi allucinogeni). Galeno (130-200 d.C.) descrive nei suoi scritti le sostanze che gli atleti romani assumevano per migliorare la loro prestazione.

Se nelle civiltà antiche si faceva ricorso a funghi, piante e bevande stimolanti, con lo sviluppo della farmacologia e dell’industria farmaceutica si assiste nel XIX secolo ad una diffusione di sostanze quali alcoolstricninacaffeinaoppionitroglicerina e trimetil (sostanza alla quale si deve la prima morte conosciuta per doping, quella del ciclista Linton nel 1886).

Questo “preludio” consente di interrogarci su alcuni dei quesiti più gettonati tra gli amatori, i dilettanti e i professionisti di fitness, benessere e sport: è consentito assumere doping in palestra? L’acquisto dall’estero è legale?

Sin da subito possiamo dire che l’utilizzo di sostanze dopanti (come gli anabolizzanti, ad esempio) non costituisce, di per sé, una condotta illecita, ma lo diventa,invece, nel momento in cui l’atleta assume steroidi al fine di alterare le proprie prestazioni in vista di una competizione sportiva agonistica.

Pertanto, le palestre che fornisco anabolizzanti, doping e farmaci commettono un reato se il fine è quello di modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (bodybuilder, a esempio).

Resta fermo che la vendita o lo spaccio di sostanze vietate in Italia costituisce un illecito.

Quindi, è legale utilizzare gli anabolizzanti nelle palestre, ma soltanto se queste sostanze:

  • non sono assunte per prepararsi a una competizione sportiva agonistica;
  • sono acquistate nelle farmacie autorizzate.

Il Codice Penale punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e una multa che può arrivare fino a 51.645 euro una serie di condotte diverse tra loro che comprendono:

  • il procurare ad altri sostanze dopanti;
  • il somministrare le stesse sostanze;
  • l’assumere doping;
  • l’agevolare l’utilizzo del doping;
  • il commercio di sostanze dopanti.

Le stesse pene si applicano a chi adotta o si sottopone a qualsiasi pratica medica che, pur essendo diversa dall’assunzione di una medicina o di altra sostanza, abbia come effetto quello di alterare le prestazioni atletiche.

Insomma: chi assume anabolizzanti o altre sostanze dopanti solamente per un fine estetico, non commette alcun reato.

Ugualmente, se si assume doping per giocare meglio nella partita di calcetto tra amici, non si commette alcun reato, in quanto il presupposto è che il doping serve a falsare una gara agonistica. A questo punto è importante capire quali siano le conseguenze a cui incorre chi vende farmaci e anabolizzanti in palestra.

Il nostro legislatore, prevede la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro per chiunque commercia i farmaci e le altre sostanze idonee a modificare le condizioni dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero di modificare i risultati dei controlli antidoping, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente.

Una palestra che vende o distribuisce, anche gratuitamente, sostanze dopanti, incorre in questo grave reato.

In definitiva, il doping non integra alcuna fattispecie di reato quando non è finalizzato alla partecipazione di gare e/o competizioni, la legge, infatti, fa espresso riferimento a prestazioni agonistiche, pertanto sono escluse le attività di livello amatoriale.

Non è reato assumere anabolizzanti, farmaci e altre sostanze dopanti quando l’acquisto è avvenuto in una farmacia o presso altri canali autorizzati, viceversa se il doping (la sostanza/dose dopante) proviene dall’estero o è acquistato sottobanco (ad esempio, presso una palestra), sempre allo scopo di alterare i risultati di una gara agonistica ovvero di eludere i controlli in merito all’assunzione del doping, i reati configurabili sono quelli di illecita importazione o di ricettazione.

 

 

 

 

 

Avv. Alessandro Numini