TAORMINA – È a rischio il Festival del Cinema di Taormina dopo la sentenza del Tar di Catania che, dopo diversi ricorsi per l’aggiudicazione dell’organizzazione della kermesse da parte di due partecipanti, da un lato ha escluso la vincitrice ‘Videobank’, dall’altro sottolinea come l’altra partecipante “Agnus Dei” debba essere esclusa perché «non ha documentato di avere inviato tutte e tre le buste entro il termine prescritto. Ne consegue che, per tale ragione, la ricorrente in via principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura». L’associazione ‘Agnus Dei’ di Tiziana Rocca che negli scorsi cinque anni aveva gestito il festival aveva presentato ricorso contro la sua esclusione. Ma il tribunale amministrativo l’ha quindi confermata escludendo però anche la vincitrice della selezione ‘Videobank’ per la scarsa esperienza.
Il Tar inoltre sulla proposta dell’associazione della Rocca ha anche scritto: «La sezione osserva che la ricorrente non ha presentato una vera e propria offerta, con indicazione del semplice corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte, ma ha prodotto un articolato piano economico-finanziario – che andava presentato in sede di offerta tecnica – relativo a tutti i costi da sostenere e alle relative fonti di finanziamento. Nell’ambito di questo piano economico-finanziario, le specifiche voci direttamente riferite al corrispettivo da versare al Comitato Taormina Arte appaiono, però, parzialmente indeterminate e ciò in aggiunta all’ulteriore rilievo che il piano economico-finanziario non coincide, comunque, con lo specifico corrispettivo da versare in favore del Comitato Taormina Arte».
Inoltre, nella nota in data 16 febbraio 2017 inviata al Comitato Taormina Arte, i legali della ricorrente hanno indicato una voce differente rispetto a quelle evidenziate in sede di ricorso («euro 30.000 per la Segreteria organizzativa e logistica») e non hanno indicato la voce «visibilità e promozione del Comitato Taormina Arte», ciò che depone per l’effettiva incomprensibilità dell’offerta formulata dall’interessata.
Né la commissione di gara, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, avrebbe potuto sostituirsi all’interessata nella formulazione di un’offerta pari a zero, tenuto conto dell’obiettiva indecifrabilità della documentazione prodotta e dell’impossibilità per l’Amministrazione di adottare decisioni di competenza dei partecipanti alla procedura. Ne consegue la legittimità dell’esclusione disposta dalla commissione di gara nei confronti della Agnus Dei.
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