MESSINA – Con Ordinanza n. 120 di martedì 14 aprile, il sindaco di Messina, Cateno De Luca ha disposto che:
- le farmacie, urbane e rurali del Comune di Messina, osservino gli orari di aperture e chiusura così come di seguito disciplinati: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 16 alle 18 per tutte le farmacie operanti sul territorio comunale;
- l’apertura nella fascia oraria tra le ore 13,30 (chiusura mattutina) e le ore 16 (inizio dell’apertura pomeridiana) deve essere preventivamente comunicata alle autorità competenti;
- restano invariati gli orari e i turni già comunicati dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti per garantire il turno notturno a partire dalle ore 19,30 fino alle ore 8,30 dell’indomani mattina.
Le farmacie che di volta in volta garantiscono il turno notturno devono comunicare alle autorità competenti se intendono prolungare l’orario di apertura dalle ore 18 fino all’inizio del turno notturno (ore 19,30); - le farmacie di turno non sono tenute a rispettare l’obbligo di chiusura la domenica e nei giorni festivi, in cui possono svolgere anche il servizio mediante la consegna a domicilio dei farmaci nel rispetto della normativa vigente in conformità a quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020;
- le farmacie sono tenute a fare osservare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
In aggiunta alla superiore disposizione, le farmacie sono anche tenute a garantire: mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale, garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura, garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Disposto infine l’obbligo di sanificazione dei locali a giorni alterni, affidando il servizio a ditta specializzata che ne rilascia idonea fattura o documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività. In alternativa, le farmacie potranno eseguire direttamente la sanificazione dei locali mediante l’utilizzo di appositi prodotti, il cui impiego deve essere attestato mediante istituzione e tenuta di un apposito registro nel quale deve essere annotata la data di esecuzione delle operazioni di sanificazione.
La presente Ordinanza è entrata in vigore dalle ore 16 di ieri e avrà durata fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni.
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