MESSINA – Con Ordinanza n. 152 di sabato 9 maggio, in vigore da oggi, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha disposto che:
- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, cioè per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni nell’abitazione dell’altro genitore o comunque dell’affidatario o condurli alla propria. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (esclusione dello spostamento nel caso di persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal Tribunale con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di questi, secondo quanto concordato tra i genitori.
- Sono consentite l’attività non imprenditoriale finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi e l’attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e a un massimo di due componenti del nucleo familiare. È autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tutte le superiori attività sono consentite solo nei giorni feriali.
- I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
- Rimane vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
- È consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- I familiari di soggetti diversamente abili sono autorizzati ad accompagnare i loro cari in “passeggiate terapeutiche” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto tale attività rientra nei motivi di circolazione per “situazioni di necessità”.
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
- Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico. L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto Soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come elencate nell’allegato nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I giorni e gli orari di apertura sono regolati dalle rispettive licenze secondo le tipologie commerciali e le disposizioni vigenti in tema di apertura nei giorni feriali e festivi e fatte salve le restrizioni dettate dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020.
- Sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari che sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura secondo le rispettive Delibere e Ordinanze di apertura e nel rispetto del Regolamento comunale vigente.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), escluse mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Consentita anche la ristorazione con asporto fermo, restando però l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e quello di sostare nelle sue immediate vicinanze.
- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Sono ammesse le attività inerenti i servizi alla persona indicate nell’allegato 2 del DPCM 10 aprile 2020. Tutti gli esercizi saranno tenuti al rispetto di specifiche norme igienico-sanitarie, contenute dell’Ordinanza.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- È ammessa la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti anche mediante l’apertura dei punti di vendita specializzati in tali prodotti. L’attività di vendita dovrà essere organizzata in modo da evitare assembramenti, garantire il rispetto della distanza interpersonale e assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie disposte con la presente Ordinanza.
- Si dispone la limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa.
- Viene disposta la sospensione del ricevimento da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa.
- Viene disposta la riapertura delle ville comunali, dei parchi e dei giardini pubblici, a partire da venerdì 8 maggio, con espresso divieto di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolta in luogo chiuso, deve essere assicurata la previa sanificazione degli ambienti.
- È disposta la riapertura dei cimiteri comunali secondo le disposizioni e prescrizioni
- È consentita l’attività di tolettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.
- Sono consentiti, nell’ambito del territorio comunale, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020. L’Ordinanza, a eccezione di quanto disposto all’articolo 14, che entrerà in vigore il 15 maggio 2020, ha validità da oggi, lunedì 11, e avrà durata fino al 17 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità e urgenza che l’hanno determinata.
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