Sotto l’albero dell’affidamento condiviso: figli «CON TE SÌ»

Sotto l’albero dell’affidamento condiviso: figli «CON TE SÌ»

A distanza di diversi anni dall’introduzione della legge sull’affido condiviso (legge n. 54/2006) dei figli di coppie separate, ancora si parla delle modalità delle sua applicazione.

È dell’altro ieri la notizia del question time al Ministro di Grazia Giustizia Orlando il quale interrogato ha risposto richiamando il nuovo art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, che rendendo protagonista l’interesse del figlio, prevede “il diritto dello stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.

Il Ministro punta il dito contro i genitori indisponibili ed incapaci di farsi carico delle esigenze e dei bisogni del bambino, rinvenendo in quest’atteggiamento la causa della non pariteticità dell’affido. Ed i figli cosa ne pensano?

Chissà cosa ne pensa Aurora, 10 anni, di trascorrere il Natale solo con la madre la quale, nonostante un provvedimento chiaro del Giudice della separazione, si rifiuta di farle frequentare il padre Giorgio. Quest’ultimo, dopo dieci anni di guerra giudiziaria, non ha ancora la possibilità di vivere serenamente il suo rapporto genitoriale con la figlia.

Lara, invece, è stata strappata al padre e portata in una altra regione dalla madre senza alcun motivo. Non può avere con il padre un rapporto continuativo e si chiede: “ma cosa conta la mia volontà”?

All’esercito dei 30 mila figli, oggetto di ricatto e vendetta, è stato mai chiesto scusa? La conflittualità che esiste tra i genitori e che si acuisce nel periodo natalizio si riflette sulla serenità ed il benessere dei figli. I quali potrebbero anche gridare contro il no del genitore collocatario e, rivolgendosi all’altro genitore, “con te sì”.

Quando la conflittualità viene esasperata ed il buon senso manca, è successo a Trento alcuni giorni fa, interviene l’ufficiale giudiziario. Un marito ha inviato alla moglie un atto di precetto, lo stesso che viene usato per il pignoramento di un bene materiale, chiedendole di ottemperare alle disposizioni del tribunale sul diritto di visita della bambina; minacciando, in caso contrario, l’esecuzione forzata.

Se non questo quali altri rimedi possono aiutare il genitore a trascorrere il Natale con i propri figli?

Il problema riguarda l’eseguibilità, nel nostro ordinamento, dei provvedimenti giurisdizionali. Se la prole non può certamente considerarsi oggetto di pignoramento, è anche vero che il nostro Stato non offre al genitore che subisce le ripicche dell’altro, efficaci strumenti per l’attuazione coattiva del suo diritto di visita.

Non si sono rivelati efficaci i rimedi di coazione indiretta introdotti dal nostro legislatore attraverso gli articoli 709 ter e 614 bis c.p.c. In entrambi i casi, infatti, l’esigenza del genitore (ovvero del figlio) di trascorrere insieme a questo i periodi di sua spettanza viene trasformata dall’ordinamento nella possibilità, peraltro lenta e remota, di ottenere la semplice ammonizione giudiziaria dell’altro genitore ovvero la condanna, inefficace, dello stesso al pagamento di una somma di denaro.

Far intervenire il diritto penale potrà essere forse d’ausilio ma non sarà certo indolore per tutte le ripercussioni che un’iniziativa di questo genere comporta.

Messi nella valigia i rimedi appena descritti, in attesa di trovare sotto l’albero di Natale dell’anno prossimo una legge con regole chiare e sanzioni veloci ed efficaci, non ci resta altro che richiamare il buon senso dei genitori e dare voce al coro dei figli inascoltati che grida “CON TE SÌ“.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania