Si sente spesso parlare di vaccini anti Covid sperimentali, ma perché? Nella recente sentenza n. 7045/2021, il Consiglio di Stato ha chiarito che i vaccini in parola non hanno carattere sperimentale. Piuttosto hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, nel senso che il titolare deve “completare gli studi in corso o condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole”.
Tale condizione, si badi bene, non influisce in alcun modo sulla sicurezza del farmaco. Infatti, i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale superano il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari.
Chi risponde dei danni causati dal vaccino?
Anche questo vaccino, come tutti, può causare reazioni avverse. A tal proposito, occorre dire che l’obbligo vaccinale è legittimo nella misura in cui esiste una tutela indennitaria per i danni causati dal vaccino. Ma chi ne risponde?
Anche ai danni derivanti dal vaccino anti Covid si applica l’art. 1 della legge 210/1992, secondo cui “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Come ottenere l’indennizzo?
Occorre premettere che la procedura seguente si applica solo a coloro che per legge sono obbligati a sottoporsi al vaccino. Nel caso del siero anti Covid, il personale medico sanitario e gli over 50.
In particolare, il cittadino che si ritiene leso dalla vaccinazione è tenuto a presentare la richiesta di indennizzo all’ASL competente per territorio, che, dopo le opportune verifiche, trasmetterà la documentazione alla Commissione medica ospedaliera per una visita dell’interessato. Quest’ultima deve verificare che la domanda sia stata presentata nei termini e che vi sia un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e il danno.
La decisione è poi notificata al richiedente, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per impugnarla dinanzi al Ministero della Salute.
Le tipologie di indennizzo
L’importo dell’indennizzo è calcolato sulla base della tabella B allegata alla legge 177/1976 e successive modificazioni, rivalutabile annualmente, e ad esso si aggiunge una somma pari all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. Se l’infermità già accertata dovesse aggravarsi, entro sei mesi dalla conoscenza dell’evento l’interessato può presentare all’ASL una domanda di revisione dell’indennizzo.
È possibile presentare un ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
Inoltre, se dovesse emergere una nuova patologia connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un ulteriore indennizzo per doppia patologia, pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave.
Se poi alle patologie per le quali è stato riconosciuto l’indennizzo segue la morte del soggetto, il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli potranno presentare all’ASL di residenza del defunto una richiesta di assegno una tantum. Questa può essere versata in un’unica soluzione o essere reversibile in 15 anni.
È anche possibile ottenere, ex legge 229/2005, un assegno mensile vitalizio. In questo caso la domanda va presentata al Ministero della Salute, che è competente per l’istruttoria.
In questa prospettiva la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.
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