Un genitore impedisce ai figli di vedere l’altro? Scatta il risarcimento danni

Un genitore impedisce ai figli di vedere l’altro? Scatta il risarcimento danni

Il genitore che ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore va condannato al risarcimento dei danni nei confronti dei primi per aver leso il loro diritto alla bigenitorialità. È questa la decisione del Tribunale di Venezia, che con sentenza n. 2043/2021 ha imposto a un padre un ristoro di 5mila euro per ciascuna figlia minore.

Analizziamo la vicenda

Una donna adisce il Tribunale per chiedere la separazione dal marito, l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di sé, nonché un contributo di mantenimento per le bambine pari a 300 euro mensili e per se stessa pari a 150 euro al mese.

Il marito, di tutta risposta, inizia a maltrattare la moglie tanto che la stessa deve rivolgersi ai Carabinieri e al centro antiviolenza locale. Inoltre, in giudizio, lo stesso chiede che la separazione sia addebitata alla moglie per infedeltà, che le figlie vengano collocate presso di sé e che la moglie venga condannata al versamento di un assegno di mantenimento in proprio favore di 500 euro mensili, dovendo egli occuparsi di un figlio invalido nato da un precedente matrimonio.

Fallito il tentativo di conciliazione della coppia, il Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente, affida le bambine alla madre e regolamenta il diritto di visita del padre, imponendo a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento di 300 euro mensili per le figlie e di 100 euro al mese per la moglie. Il presidente incarica, inoltre, il Consultorio familiare locale di monitorare la situazione familiare perché possa fornire costanti indicazioni sul migliore collocamento delle minori.

Il continuo botta e risposta dei coniugi…

Il resistente appellava la decisione presidenziale e, in esito al suo integrale rigetto con condanna alle spese legali, tratteneva le figlie con sé nella casa familiare, non consegnando né quelle né questa alla ricorrente.

Quest’ultima, per tale motivo, formalizzava un’istanza ex art. 709 ter c.p.c. nella quale deduceva che le figlie permanevano illegittimamente presso il padre, che la figlia maggiore aveva progressivamente manifestato il rifiuto di andare a scuola, sino a non recarvisi del tutto e che il padre, senza mai informare la madre, non aveva più fatto frequentare la scuola materna alla figlia più piccola.

Il CTU: le minori vanno allontanate dal padre

Aperto il procedimento ex art. 709 ter c.p.c., il Giudice istruttore incarica un CTU di accertare l’idoneità o meno dei genitori a prendersi cura delle figlie e la sussistenza di eventuali condotte alienanti da parte degli stessi.

Il CTU non ha dubbi e nella relazione dichiara che entrambi i coniugi sono inidonei e che le figlie hanno un rapporto patologico col padre. Questi, durante il percorso di separazione e di affidamento delle minori, ha tenuto una condotta autoreferenziale, onnipotente e narcisistica, ostacolando in tutti i modi il rapporto madre-figlie.

Secondo il CTU le bambine andrebbero collocate presso la madre ma affidate ai Servizi Sociali. Inoltre andrebbe sospesa temporaneamente la frequentazione delle stesse con il padre, in quanto pericoloso per la loro salute mentale, per poi riprendere successivamente in modalità protetta. Stesse conclusioni a cui giungono i Servizi Sociali e il Consultorio Familiare e di Neuropsichiatria Infantile.

Il risarcimento dei danni alle figlie

A seguito delle conclusioni del CTU, la moglie chiede la modifica delle decisioni assunte in fase presidenziale e, in particolare, la condanna del marito al risarcimento dei danni in favore delle minori.

Il Giudice, valutata la relazione del CTU, dichiara la separazione dei coniugi e conferma l’affidamento delle bambine ai Servizi Sociali del Comune, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre una volta alla settimana in un ambiente protetto e in presenza di un operatore esperto. Questi con il diritto di intervenire per correggere eventuali comportamenti inadeguati del genitore e con il compito di relazionare periodicamente ai Servizi, che dovranno prendere le decisioni più importanti per le piccole.

Non solo. L’uomo viene condannato anzitutto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. pari a 3mila euro per aver “costantemente ostacolato le modalità di affidamento, per aver tentato di sabotare gli incontri con una serie di piccoli “dispetti”, per esempio recandosi agli incontri protetti presso i Servizi ora accompagnato dal proprio cane, nonostante la richiesta di astenervisi formulata dall’operatore, ora con materiale ludico con cui le figlie hanno imbrattato i locali e non mantenendo la promessa di ripulire fatta all’educatrice, oppure trattenendovisi oltre l’orario richiesto dagli operatori”.

Inoltre, rilevando il Giudice la condotta autoreferenziale, onnipotente e narcisistica del padre, che ha pregiudicato la salute e il benessere delle bambine, allontana lo stesso e lo condanna a risarcire le figlie per un importo pari a 5mila euro ciascuna più interessi.