Sottrazione di soggetti incapaci: conseguenze

Sottrazione di soggetti incapaci: conseguenze

La separazione personale dei coniugi è uno di quei tipici procedimenti da cui possono scaturire una serie di condotte criminose o meglio penalmente rilevanti, molto spesso legate a inutili ritorsioni e voglia di rivalsa di un coniuge nei confronti dell’altro.

Andiamo per ordine.

La prima circostanza che viene utilizzata, quasi come un risarcimento, è quella relativa al cosiddetto assegno di mantenimento, in questo caso i coniugi come per magia assumono la veste di veri e propri economi(sti) individuando, secondo loro specifiche regole, direi esigenze, il quantum da ottenere dall’altro, dopo aver effettuato calcoli cervellotici e magari basati su parametri infondati. Occorre evidenziare che il provvedimento con cui viene assegnata una somma di denaro per il mantenimento deve essere eseguito alla lettera pena la possibilità di subire una denuncia-querela per la violazione degli artt. 570 e 570 bis codice penale.

Se le separazioni si fermassero qui, forse con l’ausilio di qualche bravo consulente fiscale si potrebbero appianare le vicende economiche, senza conseguenze negative per la prole.

Discorso diverso, invece, quando si tende a strumentalizzare il figlio/a minore per colpire l’altro coniuge, reo, forse, di avere adito l’Autorità Giudiziaria.

La strumentalizzazione della prole è una delle circostanze ricorrenti e più odiose nelle separazioni, invero i coniugi, pur di ottenere un miglior risultato, quasi sempre economico (assegnazione casa coniugale, assegno di mantenimento, etc…), cercano in tutti i modi di ingraziarsi i figli a spese dell’altro coniuge, tentando di far venir meno anche il rapporto genitoriale. In tali situazione può anche accadere che uno dei due genitori porta via con sé il figlio/a in altra residenza, o addirittura all’estero, senza comunicarlo, al solo fine di impedire all’altro coniuge il diritto di visita o, peggio ancora, di evitare che questi possa instaurare un sano e durevole rapporto genitore/figlio.

Le vicende della separazione in questo caso ricadono interamente sui figli minori che vengono utilizzati e trattati come pretesti per ottenere un vantaggio personale, come poc’anzi detto di natura quasi sempre economico. Il nostro ordinamento punisce tali condotte, punite dagli articoli 574 e 574 bis del codice penale.

Il reato ex art. 574 codice penale è una fattispecie plurioffensiva che tutela la responsabilità genitoriale ed il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente. Ai fini della configurazione della fattispecie de qua, vi deve essere l’intenzionalità del genitore di compiere una condotta antigiuridica di sottrazione del minore dall’ambiente di riferimento e di condurre un esclusivo controllo sul medesimo per un determinato periodo di tempo, effettivamente apprezzabile.

Integra il reato di sottrazione di persone incapaci, la condotta del genitore che impedisce all’altro genitore, contitolare della responsabilità genitoriale, di esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio. La possibile condotta di sottrazione coincide, infatti, con la negazione del diritto di visita, ovvero come allontanamento del minore dall’ambiente di abituale dimora, ovvero di trattenimento del minore contro la volontà dell’altro genitore.

Il reato prevede che il minore sia sottratto totalmente alla vigilanza dell’altro genitore così da rendere a quest’ultimo impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, previsto dall’articolo 574 bis c.p., è integrato dalle condotte di “abductio” o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegue l’impedimento dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del soggetto legittimato, connotandosi tale reato per l’elemento specializzante del trasferimento o trattenimento all’estero del minore.

La legittimazione a proporre querela in relazione ai reati sopra delineati spetta solamente ai soggetti individuati dalle norme, ossia colui o colei che abbia la responsabilità genitoriale, al tutore o al curatore del minore stesso.

La sottrazione di persone incapaci, affidati ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia, non priva i genitori, non dichiarati decaduti dalla responsabilità, del diritto di querela.

Uno spunto interessante per comprendere la ratio della norma si può individuare in una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, laddove viene messo in luce che il trasferimento della propria residenza non concordato con l’ex marito configura il reato ex art. 574 c.p. qualora il menzionato allontanamento determini la possibilità per il padre di frequentare il figlio minore generando una interruzione significativa del legame tra il minore e il genitore ostativo alla svolgimento della loro relazione affettiva (Cass. Pen. Sez. VI 30.08.2022 n. 32005).

La Suprema Corte ha sottolineato come il tratto significativo del bene tutelato dalla norma sia l’interruzione del legame genitore/figlio, che non può e non deve essere messo mai in discussione, perché si ripercuoterebbe negativamente sull’educazione e sulla crescita del minore e ciò solo per reminiscenze di futili e inutili scaramucce tra i genitori che verosimilmente originano da vecchie vicende interpersonali che, si ribadisce, non possono e non devono incidere negativamente sul rapporto genitore/figli.