Con la recente Riforma dello sport è stato introdotto l’obbligo anche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, oltre che professionistiche, di dotarsi di Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e di Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità — o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
L’intento del legislatore è quello di responsabilizzare il mondo sportivo imponendo di dotarsi di un sistema di procedure e misure di prevenzione che, attraverso l’analisi dei rischi specifici, crei un sistema di controllo (c.d. safeguarding) idoneo a prevenire la commissione di illeciti, limitando l’attribuzione della sanzione all’ente sportivo.
I termini per l’adeguamento alla normativa variano per ciascun affiliato alle diverse Federazioni sportive (FIPAV, FIGC, FIBS,FITP…).
Il 31 agosto 2024 ha rappresentato per molti enti sportivi il termine ultimo di adeguamento.
Venendo al contenuto dei Modelli organizzativi e di controllo e dei Codici di Condotta, è importante specificare che:
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i Modelli organizzativi e di controllo sono documenti volti a minimizzare e gestire il rischio di commissione delle fattispecie di abuso (inteso come abuso psicologico, fisico, sessuale, di matrice religiosa, ma vi rientrano anche le ipotesi di bullismo e cyberbullismo), violenza e comportamenti discriminatori in genere.
È importante precisare che anche gli enti sportivi già dotati di un Modello 231/2001 devono adeguarsi alla nuova normativa, integrando dove necessario quanto previsto dal proprio Modello e dal proprio Codice etico;
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i Codici di Condotta traducono invece i principi generali di lealtà, probità, correttezza, inclusione, uguaglianza ed equità – posti a fondamento del sistema di safeguarding – in azioni e divieti, con la rimozione degli ostacoli che possono impedirne il compimento.
Inoltre, è opportuno evidenziare che le procedure prescelte dovranno essere in grado di rispettare anche le più recenti normative in materia di privacy e tutela della riservatezza.
Infine, ciascun ente sportivo, per adeguarsi compiutamente alle regole della riforma (e poter essere, quindi, compliant alla normativa), ha l’obbligo di nominare una specifica figura di controllo, il “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” (o Safeguarding Officer) che sia:
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dotato delle necessarie competenze tecniche e giuridiche;
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terzo, autonomo e indipendente rispetto all’organizzazione;
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posto in coordinamento con il Safeguarding Officer/Office istituito presso il corrispondente Ente di affiliazione.
La mancata osservanza di queste nuove importanti regole potrà comportare non solo una forma di responsabilità amministrativa in capo all’ente sportivo, con conseguenze rilevanti altresì sul piano del diritto penale, ma anche sanzioni disciplinari e, per le Federazioni che lo hanno espressamente previsto, la perdita d’ufficio dello status di affiliato o la preclusione a ottenerlo.