ITALIA – Dal primo marzo è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia voluta dall’ex ministro della giustizia Marta Cartabia, che dice addio alla distinzione in due riti di separazione e divorzio, con la volontà di snellire le tempistiche di tutto il procedimento. Molte sono le novità per le coppie con figli minori a carico. L’iter di separazione, infatti, metterà al banco di prova molti genitori che passeranno al vaglio della Corte per le loro capacità di accudimento e progettazione nei confronti del minore.
Innanzitutto, da un punto di vista economico, la Riforma prevede che al ricorso debbano essere allegati minuziosamente una serie di documenti che attestino il patrimonio dei due separanti, tra i quali:
Questi documenti consentiranno al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti. La Riforma Cartabia ha, inoltre, introdotto l’art. 473-bis.18, che sancisce il dovere di leale collaborazione delle parti nei procedimenti familiari prevedendo severe sanzioni per le eventuali violazioni di tale dovere nell’ambito dei detti procedimenti. Tale dovere non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico, infatti, nonostante sia stato positivizzato, con la Riforma, risulta già presente, in via generale, nel Codice di Procedura Civile all’art. 88 c.p.c., che afferma che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità“. Nel caso in cui una parte si comporti in modo reticente e sleale, producendo documenti patrimoniali inesatti o incompleti, è sanzionabile al pagamento alla Cassa delle Ammende di una multa dai 500 ai 5.000 euro.
Tuttavia la novità più significativa introdotta dalla Cartabia è il Piano Genitoriale, un documento da allegare all’istanza di separazione in cui le parti dovranno informare il giudice di come intendono educare i figli, le attività quotidiane ritenute necessarie per i minori, sia scolastiche che sportive e dovranno stabilire anche un programma per gli incontri, in modo da facilitare la decisione sull’ affidamento e sul diritto di visita. Secondo l’articolo 473 bis 12 c.p.c della Riforma, il Piano deve includere “gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.
Non è, dunque, un resoconto astratto e meramente formale delle attività dei figli minori, bensì deve evidenziare un progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Secondo il Decreto-Legge in esame, il piano genitoriale consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali e del progetto educativo e di accudimento del minore. Queste informazioni, sono utili per il giudice, investito del procedimento, perché gli permettono di individuare nel dettaglio le indicazioni più opportune nell’interesse del minore e quindi costruire “su misura” un piano per non stravolgere la sua vita e le sue abitudini. In caso di discordanza tra i piani dei due genitori, il giudice, in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 50 c.p.c., può formulare una proposta di piano genitoriale indipendente tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Il Piano deve indicare, inoltre, quali informazioni riguardo la vita del bambino ciascun genitore debba comunicare all’altro e in che tempi.
A primo acchito sembrano richieste per lo per lo più invadenti, soprattutto quelle relative alle frequentazioni dei figli o alla pianificazione nei minimi dettagli della vita degli ex-coniugi secondo il calendario scolastico. Infatti, una critica che potrebbe essere mossa a questo strumento è che richiede ai genitori grandi doti di progettualità e scarse doti di flessibilità e si sa, che nella vita di un bambino o di un adolescente, un colpo di tosse o una gita scolastica possono stravolgere improvvisamente piani decisi in anticipo di mesi. Il soggetto che accetta il Piano Genitoriale, ma che nei fatti, poi, non si impegni a rispettarlo, potrà essere sanzionato dal giudice. Il mancato rispetto delle condizioni previste dall’accordo costituisce un comportamento punibile con le misure previste dall’art. 473-bis.39, quali l’ammonizione del genitore inadempiente e al pagamento di somme di denaro. Per l’appunto, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore e al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Il Piano Genitoriale si potrebbe rivelare una lama a doppio taglio. Potrebbe rivelarsi un’importante opportunità di dialogo per la coppia, spazio di dialogo e pacificazione per capire come vivere il nuovo status di genitore post separazione, o divorzio. È significativo che la stesura del documento avvenga nei primi passi introduttivi ai giudizi di separazione e di divorzio, per sottolineare che nonostante la dissoluzione del rapporto coniugale, ciascun genitore è comunque tenuto a un corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Però, potrebbe anche tradire questi principi di genitorialità attiva e condivisa e diventare un’arma per strumentalizzare la vita e i bisogni del bambino da usare contro l’avversario. Per questo è necessario che venga utilizzato da professionisti consapevoli e preparati che tengano sempre a mente il benessere del minore.
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