Il testamento è un negozio giuridico unilaterale ove il testatore, personalmente e senza intromissione alcuna di soggetti esterni, decide di propria spontanea volontà circa la distribuzione del proprio patrimonio nei confronti dei soggetti che ritiene meritevoli di tale lascito. Colui che scrive il testamento però, deve essere capace di disporre validamente del proprio patrimonio al momento della redazione del testamento, essendo ininfluenti le vicende precedenti o successive a tale momento.
Ad esempio, una demenza senile, i primi sintomi del Parkinson, la diagnosi precoce di un tumore non sono sufficienti per poter chiedere al giudice, in un momento successivo, l’annullamento del testamento. Ed allora, ci si chiederà: quando il testamento non è valido per incapacità?
Anzitutto bisogna individuare i soggetti incapaci, dunque impossibilitati dalla redazione di testamento. Secondo l’elenco tassativo dell‘art. 591 c.c., sono:
In tali casi, il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
I casi sopra evidenziati, non pongono alcun dubbio in caso di soggetto minorenne o interdetto dal Tribunale. Un testamento prodotto da tali soggetti sarà sicuramente nullo. Il problema invece nasce per i cosiddetti incapaci di intendere e volere al momento della redazione, ossia senza un provvedimento giudiziario di interdizione alla base. In questi casi, l’invalidità del testamento non può applicarsi per il semplice fatto che il testatore si sia però trovato, al momento della redazione del testamento, in una situazione di assenza o di ridotta capacità per una infermità momentanea (si pensi a un soggetto sotto psicofarmaci o ubriaco) o definitiva (si pensi alla presenza di una grave forma di demenza senile).
Serve piuttosto la prova di una infermità (transitoria o permanente) che abbia determinato, nel testatore, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, una privazione assoluta della coscienza dei propri atti (ossia della capacità di comprenderne il significato) o della capacità di autodeterminarsi (ossia della capacità di scelta).
In questi casi, la dimostrazione dell’incapacità diventa molto complessa, in quanto il Giudice dovrà, attraverso una perizia eseguita ex post sulla base delle cartelle cliniche e delle testimonianze, accertare se il testatore versasse effettivamente in condizioni intellettive tali da dover far escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte.
La prova dell’incapacità dovrà essere data da chi ha interesse ad impugnare il testamento.
Ad essere impugnabile non è soltanto il testamento olografo, ossia quello redatto personalmente dal testatore con carta e penna, ma anche il testamento pubblico, ossia quello redatto da un notaio. In ogni caso, sia per la corretta redazione di un testamento che per eventuali azioni atte ad impugnarlo da parte di chi ne abbia interesse, è sempre opportuno affidarsi alla consulenza di un avvocato, che possa indicare la corretta procedura da eseguire per la tutela dei propri interessi.
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