Monopattini: qual è il modo corretto di utilizzarli?

Monopattini: qual è il modo corretto di utilizzarli?

Accade sempre più spesso, che nell’alveo delle contravvenzioni oggetto di contestazione, l’avvocato si trovi
a valutare la complicata quaestio della circolazione dei monopattini nelle aree cittadine e in quelle dedicate
allo svolgimento di pratiche sportive. Premetto che, l’uso del monopattino in città e in aree aperte al pubblico non è ancora regolato in modo esplicito dal Codice della Strada, tuttavia, i pochi riferimenti presenti nella disciplina attuale, che ci auguriamo si evolva quanto prima, consentono di inquadrare questi mezzi di trasporto alternativi.

Usare un monopattino rappresenta senza dubbio una “piacevole” alternativa agli estenuanti ingorghi cittadini del trasporto urbano, ma tra le controindicazioni è giusto evidenziare un VUOTO NORMATIVO che si riverbera in primis sulla tutela del Monopattinatore stesso.

Alcuni riferimenti normativi

Partiamo dall’articolo 46 del Codice della Strada e dall’articolo 196 del relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione”, secondo cui ogni dispositivo motorizzato capace di sviluppare velocità superiore a 6 km/h o potenza di 1 KW è un veicolo che, in virtù dell’articolo 143 del Codice della Strada, comma 1, deve essere condotto in carreggiata e mai sul marciapiede: “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera“. Ulteriori limiti da non superare per non rientrare nella definizione di “veicolo”, riguardano le dimensioni e il
numero di posti a sedere: molti dei monopattini a motore, che non siano giocattoli per bambini, superano i
tali limiti e quindi sono soggetti ad una regolamentazione più complessa che richiede pertanto adempimenti quali l’omologazione, l’immatricolazione, l’assicurazione.

Da ciò se ne desume la sanzionabilità con ammende e la previsione del sequestro del veicolo (ex art. 193
Codice della Strada). Nulla osta, invece, per quanto concerne i mezzi a propulsione muscolare.

Diventa, invece, più complicato inquadrare i monopattini a spinta nelle definizioni del Codice della Strada, in quanto ai sensi dell’art. 48 del Codice della Strada e il relativo art. 197 del regolamento di esecuzione “I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati dall’uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente” e ancora “l’azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall’uso di pedali o di similari dispositivi“. Ergo, il monopattino rientrerebbe in questa definizione, al momento solo percepita, tenuto conto del fatto che un piede viene sempre usato per la propulsione e le braccia di fatto spingono il manubrio.

Alla luce di tali valutazioni, ne ricaveremmo l’applicazione del comma 2 dell’art. 143 del Codice della
Strada, secondo il quale: “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”. Anche da questa interpretazione deduciamo che i monopattini dovrebbero essere condotti in strada, sul margine destro, e mai sui marciapiedi.

L’art 190 comma 8 del Codice della Strada, inoltre, ci ricorda che l’uso degli “acceleratori di andatura” e
macchine per uso di bambini” è vietato sulla carreggiata della strada, inoltre, è vietato anche l’uso di skateboard, pattini a rotelle o monopattini nelle aree riservate alla circolazione dei pedoni, ma solo se il conducente crea pericolo o ostacolo per i pedoni o altri utenti della strada (art. 190 comma 9 del Codice della Strada). Ne consegue che questi mezzi possono essere utilizzati su marciapiedi e nelle aree pedonali solo se non sono presenti pedoni e solo se i conducenti di skateboard, pattini a rotelle o monopattini si comportano “come un pedone, devono cioè viaggiare a passo d’uomo, e quindi né procedere a zig-zag, né gareggiare o eseguire manovre spericolate e potenzialmente lesive per i passanti.

Fonte foto motori.virgilio.it