Mantenimento: quando i nonni entrano in azione

Mantenimento: quando i nonni entrano in azione

Il fatto che in caso di separazione, in presenza di figli, o regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori, il genitore non collocatario sia obbligato al versamento di un contributo per il mantenimento in favore appunto dei figli della ormai ex coppia, è cosa nota sia agli addetti ai lavori che ai meno esperti nel settore.

Mettere al mondo dei figli ti obbliga anche a mantenerli, a crescerli per dare loro la possibilità di crearsi un futuro concreto secondo le loro inclinazioni del minore, ma chiaramente tenuto conto delle proprie disponibilità economiche che sicuramente devono essere rispettate per non mandar sul lastrico l’obbligato.

Questa somma mensile nel rispetto della legge, e del sopra citato criterio economico, dovrebbe essere di per sé sufficiente alla gestione delle necessità dei figli, se non di tutte sicuramente di una loro buona parte.

Ma pensiamo al caso in cui il soggetto obbligato non possa adempiere a questo onere per un motivo (valido). Si pensi all’ipotesi in cui, un padre ad esempio, si trovi in serie difficoltà per esser rimasto senza occupazione e non esser riuscito a trovarne un’altra, e il genitore collocatario parimenti non abbia la disponibilità economica di mantenere unilateralmente i figli.

In questo caso o comunque in questo lasso di tempo (momentaneamente difficile si spera) quell’assegno chi lo paga?

La risposta è semplice: i nonni.

I nonni infatti possono sostituirsi a quest’ultimo in presenza di determinate condizioni per adempiere (almeno in parte) all’onere di mantenimento posto a carico del figlio, in via sussidiaria e in favore dei nipoti.

Lo ha detto la Suprema Corte di Cassazione in due pronunce ad un anno di distanza l’una dall’altra (Cass. Ord. n. 30368/2022 e Cass. sent. n. 1520/2023) richiamando il disposto dell’art.316 bis c.c. (così come modificato dalla riforma Cartabia) che al primo comma dispone che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Gli ascendenti quindi hanno un’obbligazione sussidiaria rispetto a quella dei genitori in quanto intervengono solo quando i genitori non abbiano effettivamente mezzi sufficienti a farlo: nel caso di specie ove le condizioni economiche del genitore collocatario e dei figli non siano di per sé positive al punto dal poter rinunciare al mantenimento questo può essere dato dai nonni (genitori dell’altro) purché possano sostenere la spesa.

Ma come è possibile esattamente? Perché come visto l’art. 316 bis c.c. dice che se i genitori non possono provvedere al mantenimento dei figli questo ricade sugli ascendenti più prossimi, i nonni appunto, in virtù di un principio solidaristico e sussidiario che grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di primo grado.

Si dovrà comunque anche valutare che la situazione economico patrimoniale degli obbligati sia effettivamente favorevole fermo restando che nel rispetto del principio di proporzionalità i nonni potrebbero non dover versare la stessa somma originaria stabilita nel provvedimento del giudice ma saranno obbligati al versamento di una cifra ridotta in relazione ai loro redditi ma sufficiente a garantire ai minori i mezzi di sussistenza.

AVV. ELENA CASSELLA