La Quarta sezione penale, sentenza n. 34387/2024, ha respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’appello di Napoli per omicidio colposo aggravato perché in qualità di coordinatore per la sicurezza, non aveva predisposto alcun piano.
Ricordiamo che il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 D. lgs. 81/2008, in primis, della verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso in commento, era accaduto che il dipendente di una ditta appaltatrice, nonostante la sospensione dei lavori, si era recato – su disposizione del datore di lavoro – sul cantiere per ritirare degli attrezzi ed era precipitato da un balcone privo di protezioni e senza essere munito di cintura di sicurezza.
Il ricorrente aveva contestato il concetto di cantiere unico, sostenendo l’insussistenza del rischio poiché, nella specie, vi erano due distinti cantieri, a distanza temporale l’un dall’altro. Da ciò ne seguiva l’irrilevanza della nomina del coordinatore da parte della committenza e, quindi, anche quella della mancata predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, oggetto dell’imputazione.
Per la Cassazione, invece, l’unicità del cantiere non è collegata, al titolo edilizio e alle eventuali varianti di esso che siano state via via approvate in quanto l’identità del cantiere è determinata dall’opera, per come inizialmente progettata e via via definita, sino al completamento, anche in forza di varianti.
Sulla base di questa ricostruzione la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la nozione di cantiere dev’essere rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dall’effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti”.
Peraltro, l’esistenza del rischio da interferenza lavorativa riconducibile alla potenziale compresenza di più imprese, anche non contemporanea, è stata chiaramente spiegata dal primo giudice, secondo il quale l’imputato aveva l’obbligo di redigere il PSC “per l’evidente ragione che il cantiere aveva ad oggetto opere la cui esecuzione richiedeva necessariamente l’intervento di una pluralità di ditte”.
Sempre maggiore è, dunque, l’attenzione in materia di sicurezza nei cantieri, basti pensare alle recenti novità legislative in materia di “patente a crediti in edilizia”, prevista e resa obbligatoria dal d.l. n. 19/2024, in vigore dal 1° ottobre 2024.
In definitiva, viene dato sempre maggiore impulso alla cultura della compliance normativa, con un triplice approccio:
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