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L’ex ha una nuova famiglia? Deve comunque versare l’assegno divorzile se non prova un suo impoverimento

Il marito non può chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie anche se ha una nuova famiglia da mantenere. Per farlo deve provare di aver subito un impoverimento. E’ quanto sancito dalla Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 21818/2021.

La vicenda

In primo grado l’uomo chiede la separazione dalla moglie. Quest’ultima, invece, chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione, un assegno divorzile di 2500 euro mensili ed un risarcimento del danno di 300.000 euro.

Il Tribunale accoglie la domanda della donna sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, accordandole un assegno divorzile di 1250 euro mensili, disposti a carico dell’altro coniuge. Rigetta, invece, la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla stessa nonché le domande del marito.

La Corte d’appello, adita dal soccombente, conferma la sentenza del Giudice di prime cure, rilevando peraltro una notevole divergenza tra le condizioni economiche dei due ex coniugi, che legittima l’assegno divorzile in favore di lei nonostante lui abbia creato una nuova famiglia.

Ricorso in Cassazione

L’uomo adisce, dunque, la Suprema Corte lamentando che:

  • la Corte d’appello non ha approfondito le cause della mancata consumazione del matrimonio, che, a dire del ricorrente, sono esclusivamente imputabili all’ex moglie, la quale aveva più volte affermato di non avere trasporto nei confronti del marito;
  • solo lui ha contribuito economicamente alla famiglia;
  • le condizioni economiche dell’ex moglie sono migliorate, essendo divenuta la stessa proprietaria esclusiva di due immobili;
  • il matrimonio ha avuto breve durata;
  • dopo la separazione lo stesso ha costituito una nuova famiglia e ha un figlio da mantenere.

Decisione: la nuova famiglia non esclude l’assegno divorzile all’ex se non causa un impoverimento La Suprema Corte, con ordinanza n. 21818/2021, rigetta il ricorso.

In primo luogo afferma che il motivo inerente alla mancata consumazione del matrimonio è inammissibile poiché la questione non è stata trattata in fase di merito e non può essere trattata per la prima volta in sede di legittimità.

Relativamente al maggior contributo economico alla famiglia da parte di lui, la questione è infondata. L’assegno divorzile, infatti, ha una funzione perequativa e compensativa ed è una misura che valorizza pure l’apporto fornito dal coniuge economicamente più debole alla vita matrimoniale.

Nessuna fondatezza anche per la questione della durata del matrimonio. La Corte d’appello ha, infatti, valutato che il matrimonio è durato 12 anni e che la donna ha esercitato per diversi anni la professione di insegnante. Alla luce di ciò è corretto stabilire in suo favore un assegno divorzile di quella misura.

Infine, circa la questione del nuovo nucleo familiare del marito, questa non è rilevante ai fini della revoca o della riduzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Infatti il ricorrente non ha mai dimostrato il suo impoverimento, ossia una diminuzione delle proprie risorse economiche a seguito della costituzione della nuova famiglia. Né ha mai provato l’eventuale disoccupazione o impossidenza della nuova compagna.

Ergo, non esiste alcuna prova che il nuovo nucleo familiare sia mantenuto esclusivamente dal marito, per cui non c’è nulla da cui desumere che lo stesso abbia subito un impoverimento. L’assegno divorzile è, dunque, dovuto all’ex moglie.

Elena Cassella

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Elena Cassella
Tag: Cassazione Corte d'appello Giudice Giustizia Sentenza

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