L’ex ha un nuovo partner ma è inabile al lavoro? Conserva l’assegno di divorzio

L’ex ha un nuovo partner ma è inabile al lavoro? Conserva l’assegno di divorzio

Se l’ex è assolutamente impossibilitata a procurarsi i mezzi di sostentamento, conserva il diritto all’assegno di divorzio, anche se convive. È quanto emerge dall’ordinanza n. 15241/2022 della Cassazione.

Il caso

In primo grado, in sede di revisione delle condizioni di divorzio tra una coppia, il Tribunale di Bari revocava l’assegno divorzile stabilito in precedenza in favore della moglie. Quest’ultima impugnava, dunque, la sentenza dinanzi alla Corte d’appello barese, che respingeva.

Motivo? La donna aveva costituito una famiglia di fatto con convivenza more uxorio e aveva perso il diritto all’assegno di divorzio da parte dell’ex marito.

Ricorso in Cassazione

Immediato il ricorso della soccombente alla Suprema Corte, che esponeva i seguenti motivi:

  • la Corte d’appello non ha accertato la compatibilità dei nuovi fatti allegati dall’ex marito con la situazione della ricorrente. Situazione per cui la stessa non avrebbe una relazione con un nuovo compagno, essendo i due soltanto amici;
  • la Corte ha erroneamente assimilato la nuova relazione della donna ad una “famiglia di fatto”, nonostante la stessa non avesse alcun progetto di vita con questa persona. A tal proposito spiegava che da una mera convivenza non si può dedurre l’esistenza di una famiglia di fatto e che, quindi, non poteva esserle revocato l’assegno di divorzio;
  • il Collegio non ha considerato la condizione di invalidità e inabilità della donna, che giustificherebbe l’assegno divorzile in suo favore. Richiamava a tal proposito la famosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la n. 18287/2018, che sottolinea la funzione solidaristica dell’assegno.

Cassazione: l’ex ha un nuovo partner ma è inabile al lavoro? Conserva l’assegno di divorzio

La Suprema Corte rigetta il ricorso solo in parte, accogliendo l’ultimo motivo.

Per quanto riguarda il primo motivo, è inammissibile. Infatti la Corte d’appello ha stabilito, in base agli elementi probatori in suo possesso, che l’iniziale amicizia della donna si è nel tempo trasformata in una vera e propria convivenza more uxorio, dotata dei caratteri di stabilità e continuità. Ciò che escluderebbe una pretesa all’assegno di divorzio.

Il terzo motivo, invece, è infondato. La Corte d’appello ha rilevato come, nel caso di specie, la donna condividesse col presunto “amico” la stessa casa, la stessa auto e la vita di relazione, dividesse con lo stesso le incombenze domestiche e la coppia vedesse i rispettivi parenti.

Tuttavia la Cassazione accoglie l’ultimo motivo. La Corte d’appello, infatti, nel revocare l’assegno di divorzio, ha tenuto conto solo della convivenza della donna con il nuovo compagno. Non ha, invece, considerato la sua condizione di invalidità e di inabilità al lavoro, che è invece un profilo fondamentale. La famosa sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, infatti, sottolinea la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio. Per cui se l’ex è assolutamente impossibilitata a procurarsi i mezzi di sostentamento, conserva il diritto all’assegno, anche se convive.