Pubblicare foto e video dei propri figli minori sui social network è illegittimo. Trattandosi di dati personali, gli stessi possono essere divulgati solo col consenso di entrambi i genitori.
È questa la decisione presa dal Tribunale di Trani con ordinanza del 30 agosto 2021, con la quale una donna è stata condannata alla rimozione di foto e video che ritraevano se stessa e la figlia minorenne su TikTok.
La vicenda
Dal maggio 2020 una madre aveva iniziato a postare sul social network contenuti con la figlia minorenne. A nulla erano servite le lamentele del marito, che le aveva chiesto di non farlo e di rimuovere i video e le foto già pubblicati. Lo stesso si rivolgeva, dunque, al Tribunale di Trani per manifestare il suo dissenso ed invocare tutela per la minore. La moglie, tuttavia, replicava che il marito aveva accesso al suo profilo social e che pertanto poteva procedere lui stesso alla cancellazione dei contenuti.
Decisione: è necessario il consenso di entrambi i genitori
A nulla valgono le repliche della madre della piccola, che viene condannata dai giudici pugliesi alla rimozione dei video postati sul social. La donna ha infatti violato norme nazionali, comunitarie e internazionali in materia di privacy e di tutela dei minorenni.
In primo luogo il Tribunale invoca l’art. 10 del Codice Civile in materia di abuso dell’immagine altrui. Esso dispone che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita […] l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Quando la norma parla di “casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita”, fa riferimento alla necessità che vi sia il consenso di entrambi i genitori alla divulgazione di immagini riguardanti minori.
E qui viene in rilievo quanto stabilito dal Regolamento Ue 2016/679 in materia di Privacy, anch’esso invocato dai giudici, secondo cui foto e video sono considerati alla stregua di dati personali per cui, laddove riguardino minori, possono essere divulgati solo col consenso di entrambi i genitori.
Infine il Collegio richiama gli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, anch’essa violata dalla convenuta. In particolare, l’art 16 stabilisce che “nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione e che spetta alla legge la tutela dello stesso contro eventuali violazioni dei suoi diritti”.
Ai fini della sua decisione, il Tribunale richiama anche la giurisprudenza del Tribunale di Mantova alla luce della quale “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto online dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati”.
Non solo. Con riferimento al fatto per cui l’attore può accedere al profilo TikTok della convenuta, “la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e del mancato consenso, del genitore”.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Trani accoglie il ricorso del padre della minore e condanna la madre alla rimozione di tutto quanto ritraesse la figlia fino a quel momento pubblicato.
Foto di repertorio