Non importa che il padre abbia già versato l’assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne. Se ciò non è espressamente stabilito dal giudice, il genitore obbligato sarà tenuto a versare nuovamente le somme all’ex moglie in favore del figlio, come indicato nell’originaria sentenza di separazione dei coniugi. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 9700/2021. Una decisione che desta certamente clamore, ma che ribadisce un principio fondamentale: il mantenimento dei figli risponde a un loro interesse superiore e non può essere disposto dalle parti con un semplice accordo che sovverte l’originaria decisione del giudice.
Il Tribunale di primo grado pronunciava la separazione tra due coniugi, disponendo che il marito versasse all’ex moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 300 euro mensili. Dopo 9 anni da tale decisione, la donna notificava atto di precetto all’uomo, intimandogli di versarle una somma di 21.766,83 euro per gli assegni arretrati dovuti per il mantenimento del figlio. Ma il padre obiettava che dal 2007, anno in cui il figlio era divenuto maggiorenne, versava l’assegno direttamente a lui e il Tribunale accoglieva l’opposizione di quest’ultimo.
La donna ricorreva, dunque, in Corte d’Appello precisando che:
La Corte d’appello accoglieva la domanda della donna.
L’uomo impugnava, allora, la sentenza del giudice di secondo grado, sollevando due motivi:
La Cassazione respinge il ricorso con ordinanza n. 9700/2021, ritenendo entrambi i motivi infondati.
Riguardo al primo motivo è irrilevante che l’ex moglie fosse a conoscenza dell’accordo tra padre e figlio: questo non può modificare una sentenza di separazione e autorizzare la diretta corresponsione dell’assegno all’ormai maggiorenne.
Il secondo motivo è, invece, infondato perché le parti non possono cambiare le statuizioni contenute in sentenza tramite un accordo, scritto o tacito che sia. Il mantenimento dei figli risponde, infatti, ad un loro interesse superiore che non può essere disposto dalle parti. Solo il giudice, ex art. 337 septies c.c., può autorizzare il pagamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne.
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