Non importa che il padre abbia già versato l’assegno di mantenimento al figlio divenuto maggiorenne. Se ciò non è espressamente stabilito dal giudice, il genitore obbligato sarà tenuto a versare nuovamente le somme all’ex moglie in favore del figlio, come indicato nell’originaria sentenza di separazione dei coniugi. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 9700/2021. Una decisione che desta certamente clamore, ma che ribadisce un principio fondamentale: il mantenimento dei figli risponde a un loro interesse superiore e non può essere disposto dalle parti con un semplice accordo che sovverte l’originaria decisione del giudice.
Vicenda
Il Tribunale di primo grado pronunciava la separazione tra due coniugi, disponendo che il marito versasse all’ex moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 300 euro mensili. Dopo 9 anni da tale decisione, la donna notificava atto di precetto all’uomo, intimandogli di versarle una somma di 21.766,83 euro per gli assegni arretrati dovuti per il mantenimento del figlio. Ma il padre obiettava che dal 2007, anno in cui il figlio era divenuto maggiorenne, versava l’assegno direttamente a lui e il Tribunale accoglieva l’opposizione di quest’ultimo.
La donna ricorreva, dunque, in Corte d’Appello precisando che:
- in base alla sentenza di separazione, l’assegno di mantenimento in favore del figlio va versato all’ex moglie;
- che solo il giudice può mutare tale statuizione, prevedendo che l’assegno sia corrisposto direttamente al figlio divenuto maggiorenne. Ciò tramite una modifica della sentenza di separazione;
- che tale modifica può avvenire solo se chiesta dal beneficiario dell’assegno, ossia la moglie, che nella specie non ha mai avanzato una domanda in tal senso;
- che, mancando tale modifica, è irrilevante il versamento dell’assegno nelle mani del figlio e le somme vanno corrisposte nuovamente all’ex moglie.
La Corte d’appello accoglieva la domanda della donna.
Ricorso in Cassazione
L’uomo impugnava, allora, la sentenza del giudice di secondo grado, sollevando due motivi:
- in primo luogo era stato omesso un fatto decisivo ai fini della decisione: l’ex moglie aveva ammesso di essere a conoscenza dell’accordo tra padre e figlio circa la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente a quest’ultimo;
- in secondo luogo, a dire del ricorrente non occorre una modifica della sentenza di separazione perché l’assegno possa essere versato al figlio maggiorenne, ma è sufficiente un accordo tra il padre e il ragazzo. Inoltre il genitore beneficiario (cioè l’ex moglie) può chiedere che le somme le siano direttamente corrisposte solo se il figlio resta inerte e, nella specie, quest’ultimo impiegava concretamente il denaro datogli dal padre per mantenersi.
Decisione: mantenimento al figlio? Se non lo ha detto il Giudice, le somme vanno versate di nuovo all’ex coniuge
La Cassazione respinge il ricorso con ordinanza n. 9700/2021, ritenendo entrambi i motivi infondati.
Riguardo al primo motivo è irrilevante che l’ex moglie fosse a conoscenza dell’accordo tra padre e figlio: questo non può modificare una sentenza di separazione e autorizzare la diretta corresponsione dell’assegno all’ormai maggiorenne.
Il secondo motivo è, invece, infondato perché le parti non possono cambiare le statuizioni contenute in sentenza tramite un accordo, scritto o tacito che sia. Il mantenimento dei figli risponde, infatti, ad un loro interesse superiore che non può essere disposto dalle parti. Solo il giudice, ex art. 337 septies c.c., può autorizzare il pagamento diretto del mantenimento al figlio maggiorenne.