La prescrizione delle cartelle esattoriali

La prescrizione delle cartelle esattoriali

Nelle ultime settimane, con l’avvenuta scadenza dei termini per accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione, migliaia di contribuenti hanno ricevuto cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di provvedere al recupero di debiti scaduti e non pagati, che non sono stati oggetto di rottamazione e che fanno riferimento, in alcuni casi, anche a cartelle esattoriali di anni addietro.

Bisogna attentamente verificare la correttezza di tali richieste di pagamento in quanto, in diversi casi, può essere già maturata una prescrizione del credito e dunque il contribuente, può legittimamente rivolgersi al Giudice Tributario o del Lavoro, al fine di vedersi riconosciuta la cancellazione totale o parziale del debito.

COSA SI INTENDE PER PRESCRIZIONE

Anzitutto chiariamo cosa si intende per prescrizione: si tratta di un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). In ambito tributario la prescrizione di una cartella segna la fine della sua validità, rendendola non più esigibile. Questo avviene dopo un periodo di tempo stabilito dalla legge, che può essere di 3, 5 o 10 anni a seconda del tipo di debito. La prescrizione però non determina automaticamente l’estinzione del debito, ma è necessario rivolgersi tramite avvocato, al competente Ufficio Giudiziario al fine di far dichiarare l’intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.

QUALI SONO I TERMINI DI PRESCRIZIONE

Non esiste un unico termine valido per tutte le cartelle esattoriali, ma ogni tributo avrà un termine diverso di prescrizione. Il principio generale è: 10 anni per le imposte erariali – 5 anni per le imposte locali – 3 anni per il bollo auto.

Nello specifico in base al tipo di imposta abbiamo:



  • la prescrizione di 10 anni per: Irpef, Iva. Ires, Irap, Imposta di bollo, Imposta di registro, Contributi Camera di Commercio, Imposta catastale, Canone RAI;
  • la prescrizione di 5 anni per: Imu, Tasi, Tari, contributi Inps e Inail, multe stradali, sanzioni amministrative;
  • la prescrizione di 3 anni per il bollo auto.

COSA VERIFICARE PER INVOCARE LA PRESCRIZIONE

La prescrizione di una cartella esattoriale dovrebbe avvenire automaticamente, ma ciò in realtà non avviene di frequente perché Agenzia delle Entrate – Riscossione provvede in ogni caso alla notifica della cartella esattoriale o dell’atto interruttivo.

Il contribuente, per il tramite del proprio avvocato di fiducia, deve attentamente verificare che nel corso degli ultimi 10, 5 o 3 anni sopra descritti, non abbia ricevuto alcuna notifica di comunicazione (intimazione di pagamento, atto di pignoramento, preavviso di fermo amministrativo) da parte della Agenzia che ha avuto effetto di interruzione della prescrizione.

In pratica, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica uno di questi atti prima del decorso del termine di prescrizione (3, 5 o 10 anni) succede che questo termine viene interrotto e ricomincia a decorrere da capo.

Facciamo un esempio: se Agenzia delle Entrate-Riscossione nel 2015 notifica ad Anna una cartella esattoriale per IRPEF (prescrizione 10 anni) e nel 2022 una intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella: in questo caso, mentre saranno certamente prescritte tutte le somme a titolo di sanzioni e interessi (in quanto per quest’ultimi la prescrizione è sempre 5 anni), l’imposta in se, che ha un termine decennale di prescrizione, potrà comunque essere richiesta al contribuente in quanto notifica intervenuta prima della scadenza dei 10 anni. Se invece l’intimazione venisse notificata per la prima volta dopo il 2026, ecco che in questo caso sarà prescritta anche l’imposta.

Dunque è opportuno valutare attentamente ogni singolo atto proveniente da Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di valutare la possibilità di un ricorso utile all’annullamento totale o parziale di uno o più debiti.