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Il figlio maggiorenne non studia e non lavora? Il mantenimento va revocato

L’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne deve essere revocato se questi abbia smesso di studiare e svolga solo lavori saltuari, nonostante l’acquisita capacità lavorativa. Si tratta, infatti, di un abuso del diritto al mantenimento da parte dei genitori. Così ha deciso il Tribunale di Firenze con decreto del 3 novembre 2021.

La vicenda

Nei fatti il ricorrente chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni di divorzio dalla moglie. In particolare, domandava la revoca dell’assegno di mantenimento di 370 euro mensili in favore della figlia di 29 anni. Ciò tenuto conto del raggiungimento da parte della stessa di un sufficiente grado di capacità lavorativa e della costituzione da parte del ricorrente di un nuovo nucleo familiare con due figli a carico. In subordine chiedeva la riduzione dello stesso a 100 euro mensili.

Decisione: mantenimento revocato al figlio che non studia e non lavora

Il Collegio accoglie l’istanza principale del ricorrente e dispone la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia. La sua età anagrafica, infatti, fa ritenere che la stessa abbia ormai completato il proprio percorso formativo e acquisito la capacità lavorativa necessaria per avere un reddito proprio. Inoltre – prosegue il Tribunale – la resistente è rimasta contumace e, non avendo dedotto nulla al riguardo, ha indirettamente confermato le deduzioni di controparte.

Qualche giorno fa in Cassazione…

Analoga decisione è stata presa di recente dagli Ermellini, che con ordinanza n. 32406/2021 hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d’appello in secondo grado. Nella specie si trattava di un ragazzo di 32 anni, che aveva smesso di studiare a 16 anni e che da tempo svolgeva solo lavori saltuari. Tuttavia, non emergevano difficoltà che gli rendevano impossibile inserirsi in un contesto lavorativo.

La Suprema Corte ha richiamato il principio di auto responsabilità, “che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.

Se questo manca, la decisione del Giudice deve essere tanto più severa quanto più cresca l’età del beneficiario. Di conseguenza, trattandosi di un trentaduenne, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione presa dal Giudice di secondo grado di revocare l’assegno di mantenimento in suo favore.

Elena Cassella

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Elena Cassella
Tag: Assegno di mantenimento Cassazione Corte di Cassazione Figlio Giustizia Italia Mantenimento Suprema Corte

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