Gli avvocati possono assistere atleti e società?

Gli avvocati possono assistere atleti e società?

Manca meno di un mese all’inizio della prossima sessione invernale di calciomercato 2020/2021, che si svolgerà dal 4 al 31 gennaio 2021 e ci chiediamo quale sia effettivamente l’attività – volgarmente detta – di “Agente Sportivo” svolta dagli avvocati regolarmente iscritti al proprio Albo di competenza, anche e soprattutto alla luce delle recenti modifiche del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. emendato in data 14 maggio 2020.

Preliminarmente, l’Agente sportivo, così come disciplinato dalla Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 373, dal Regolamento C.O.N.I. e dal Regolamento F.I.G.C., è colui che “…mette in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, della modificazione, del rinnovo o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica, del trasferimento dei diritti di prestazione sportiva professionistica e del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”.

Sul piano civilistico, svolge attività di intermediazione, che ricordiamo essere disciplinata dall’art. 1754 c.c. “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare […]”. L’attività dell’agente, invece, ai sensi dell’art. 1742 c.c. consiste: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. […]”.

L’Agente Sportivo, pertanto, è un mediatore o intermediario riconosciuto dalla legge, previa iscrizione al Registro CONI e al Registro federale FIGC. Inoltre, ai sensi degli artt. 21 co. 4 (Reg. Coni) e 5.4 co. 10 (Reg. Figc), l’Agente Sportivo può assistere anche più parti nel medesimo affare, facoltà, tuttavia in assenza di conflitti di interessi.

Per quanto concerne l’attività svolta dagli avvocati in sede di calciomercato, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati non è sufficiente, né equivale a titolo abilitativo per l’iscrizione al Registro ex art. 4 lett. J) del nuovo Regolamento Agenti CONI.

Ma allora gli avvocati possono assistere atleti e società anche se non iscritti nel suddetto Registro?

A riguardo si è pronunciato da ultimo il Consiglio Nazionale Forense in merito ai più frequenti quesiti posti in materia ed in particolare circa:

  • l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi, il quale deve osservare le norme oggetto dell’ordinamento professionale riguardanti la determinazione del compenso nonché la norma deontologica vertente sul conflitto di interessi (soprattutto qualora l’avvocato-procuratore sportivo assista tutte le parti coinvolte in una stessa operazione, con il loro previo consenso);
  • l’avvocato non iscritto al Registro degli agenti sportivi, e su come debba interpretarsi la clausola di salvezza contenuta nel comma 373 dell’art. 1, quarto periodo, l. n. 205/2017, relativa alle “competenze professionali previste per legge”;
  • infine, quale sia la disciplina applicabile all’avvocato non iscritto nel Registro degli agenti sportivi, anche dal punto di vista deontologico.

Il Consiglio Nazionale Forense, prima di rispondere ai suddetti quesiti, riprende il parere n. 20/2019, con il quale ha ritenuto possibile per l’avvocato la contemporanea iscrizione nel Registro degli agenti sportivi, per consentirgli di continuare a svolgere l’attività di procuratore sportivo ma ‘a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità‘.

Per questo motivo, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme oggetto dell’ordinamento forense, anche a quelle di natura deontologica, continuando comunque ad osservare quelle relative all’ordinamento sportivo.

Ciò chiarito, il CNF risponde alle istanze avanzate dal COA di Milano con il parere n. 3 del 25 giugno 2020, affermando ad agosto del 2020 innanzitutto che l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi deve rispettare le norme contenute nell’ordinamento sportivo “in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza”, restando comunque soggetto anche alle norme dell’ordinamento forense, comprese quelle relative alla determinazione del compenso e ai doveri deontologici. Ciò si spiega per il fatto che l’avvocato-procuratore sportivo è innanzitutto un avvocato e solo in maniera occasionale svolge anche l’attività di agente sportivo.

Il CNF precisa, poi, che anche l’avvocato non iscritto nel Registro di cui sopra resta assoggettato alla disciplina comune, dunque anche al divieto di prestare assistenza nell’ambito di operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva.

Per quanto riguarda, invece, la clausola di salvezza relativa alle competenze professionali, il CNF chiarisce che l’avvocato potrà ottenere una remunerazione adeguata per le attività svolte ma tra esse non possono rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge“.

Avv. Alessandro Numini

Fonte foto assocalciatori.it