ITALIA – La madre che ostacola il rapporto padre-figlio è tenuta al risarcimento dei danni… da versare direttamente al minore! Una decisione destinata a fare giurisprudenza, quella del Tribunale di Mantova, Prima Sezione Civile, del 25 maggio scorso: con essa viene infatti riconosciuta l’idoneità del minore ad essere portatore anche di diritti risarcitori.
La vicenda
Il padre del ragazzo avviava giudizio ex art. 709 ter c.p.c. per chiedere che l’ex moglie venisse condannata al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Ciò in quanto ostacolava le modalità di affidamento stabilite nella sentenza di separazione, arrecando danni psicologici e psicopedagogici al minore.
Il Giudice effettivamente rilevava che gli incontri tra il ricorrente e il minore non si svolgevano né secondo le modalità fissate né con altra modalità. La madre, peraltro, col suo comportamento ostruzionistico, aveva ingenerato nel figlio gravi ed ingiustificati timori. Inoltre quest’ultimo, come relazionato dal ctu, era affetto da un disturbo da eccessivo attaccamento alla madre e per tale ragione era necessario introdurre la figura paterna nella sua vita. La resistente, tuttavia, fino a quel momento non aveva collaborato perché ciò avvenisse.
Decisione: il genitore deve risarcire direttamente il figlio
Per il Tribunale di Mantova non ci sono dubbi: la madre va condannata al risarcimento dei danni… ma nei confronti del minore! Un provvedimento che si affaccia per la prima volta nella giurisprudenza italiana e che è destinato a fare storia. Il risarcimento, in particolare, è stato fissato in 2mila euro da versare sul libretto postale intestato al ragazzo.
In tal modo il minore è stato riconosciuto titolare di un autonomo diritto al risarcimento, da ottenere direttamente dalla madre. E’ stato, cioè, riconosciuto portatore di diritti superiori, più importanti di quelli dei genitori.
Con lo stesso provvedimento il Giudice ha, inoltre, ordinato ai coniugi di non utilizzare più foto o video, neanche in giudizio, che ritraggono il bambino e che possono essere per lui pregiudizievoli. Si tratta della clausola che i coniugi sottoscrivono d’ufficio nei procedimenti di separazione e divorzio e che prevede l’impegno a non pubblicare in rete immagini dei figli e a rimuovere tutte quelle eventualmente postate.
Un provvedimento che mette il minore al centro, al di sopra delle parti, delle loro richieste e delle loro aspettative. E che gli riconosce nuovi e più importanti diritti, in un’applicazione evolutiva delle Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo.
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