Perché un genitore possa ottenere l’affido esclusivo del figlio dev’essere provata la sua idoneità a svolgere le mansioni genitoriali e, al tempo stesso, l’inidoneità dell’altro.
Per provare tale inidoneità non è sufficiente che il genitore non abbia versato il mantenimento al figlio e neanche che la sua abitazione sia lontana da quella dell’altro. Insomma, anche in questi casi l’affidamento è condiviso. A stabilirlo è stata la Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 15815/2022.
Il caso
In primo grado il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione di una coppia, disponendo a carico del marito l’obbligo di versare ai figli un assegno di mantenimento di 200 euro al mese, più il 50% delle spese straordinarie, stabilendo altresì l’affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre ogni 15 giorni in presenza di un educatore.
Tale decisione veniva, poi, confermata dalla Corte d’appello di Catania.
Ricorso in Cassazione
La donna adiva la Suprema Corte, esponendo le seguenti doglianze:
- l’ormai ex marito non aveva versato il contributo di mantenimento ai figli;
- i figli non erano stati affidati in via esclusiva alla stessa, nonostante la giurisprudenza, in casi analoghi, deponesse a suo favore;
- la Corte d’appello si era limitata a confermare la decisione del giudice di primo grado senza spiegare nel dettaglio i motivi per cui era giunta a quella conclusione.
Cassazione: genitore non paga il mantenimento al figlio? L’affido resta condiviso
Gli Ermellini rigettano il ricorso perché i motivi sono inammissibili.
Con riferimento al primo motivo, la ricorrente non chiede espressamente che il mancato pagamento del mantenimento ai figli da parte dell’ex marito giustifichi l’affido esclusivo degli stessi. In tal modo non crea le basi per un contraddittorio sul punto. E comunque, il solo fatto di non aver versato l’assegno non è sufficiente a considerarlo inidoneo ad educare i figli e, pertanto, non può giustificare un affido esclusivo degli stessi alla madre.
Inammissibile anche il secondo motivo in quanto l’affido esclusivo può essere disposto solo se quello condiviso è pregiudizievole per gli interessi del minore. E non è questo il caso. Infatti, la circostanza che il padre non ha versato l’assegno di mantenimento e il fatto che lo stesso abita in una casa distante da quella dell’ex moglie non sono elementi da soli sufficienti a provare la sua inidoneità a svolgere le mansioni genitoriali.
Infine, è inammissibile anche il terzo motivo. La motivazione della Corte d’appello è, in verità, chiara e comprensibile, avendo la stessa ritenuto di non dover escludere il padre dalla vita dei figli in assenza di elementi gravi che lo rendano inidoneo ad educarli.