Fuochi d’artificio: vietati o consentiti?

Fuochi d’artificio: vietati o consentiti?

ITALIA – Non solo per festeggiare l’inizio del nuovo anno ma anche lauree, matrimoni e feste di rione si concludono spesso con uno spettacolo pirotecnico. Ogni occasione è buona per fare un po’ di baldoria attirando l’attenzione di chiunque si trovi nei paraggi: sempre scenografici infatti, i fuochi d’artificio tengono tutti con il naso all’insù ad ammirare un tripudio di boati e di colori.

Questi diffusi strumenti di intrattenimento si possono acquistare liberamente presso negozi autorizzati anche se occorre prestare molta attenzione al fine di riconoscere quali tra questi siano effettivamente a norma di legge.

Preliminarmente occorre precisare che i divieti di legge possono riguardare non solo l’acquisto di materiali esplosivi ma, altresì, il mero utilizzo degli stessi seppur validamente acquistati; alcuni Comuni, infatti, emanano ogni anno delle ordinanze che vietano i fuochi d’artificio per tutelare la quiete pubblica sia delle persone che degli animali. Non mancano – soprattutto a Capodanno, quando si moltiplicano gli spettacoli pirotecnici amatoriali – gli appelli ad evitare il rumore degli scoppi che fa “impazzire” specialmente i cani. Ecco che, in questo caso, i fuochi d’artificio sono illegali.

Altre volte, ancora, non vengono consentiti per una questione di sicurezza pubblica potendo gli stessi veicolare pericolosi incendi che provocherebbero un danno alle persone ed all’ambiente.

Come spesso precisato dalle forze dell’ordine occorre seguire alcune semplici indicazioni che possono metterci al riparo da spiacevoli sorprese anche per quanto concerne le conseguenze legali derivanti dall’acquisto o dall’uso dei fuochi d’artificio.

I fuochi d’artificio sono autorizzati e in libera vendita solo se riportano sulla confezione l’etichetta con:

  • il numero del decreto ministeriale che consente il loro commercio;
  • il nome del prodotto;
  • la ditta che li ha fabbricati;
  • la categoria di appartenenza;
  • le modalità d’uso.

Se questa etichetta non c’è, i fuochi d’artificio sono illegali.

Quanto invece alle limitazioni sulla vendita, i fuochi d’artificio possono essere acquistati solo negli esercizi che hanno una licenza per il commercio di giocattoli (comprese tabaccherie e supermercati se ne hanno il possesso) e non possono essere venduti ai minori di 14 anni.

Tuttavia, esistono particolari tipologie di fuochi pirotecnici che possono trovarsi solo in negozi autorizzati e muniti di una speciale licenza del Prefetto: si tratta di quelli appartenenti alle categorie IV e V, cioè i cosiddetti “artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti”. Questi prodotti possono essere acquistati solo da persone maggiorenni e con porto d’armi, che dovranno denunciare alle forze dell’ordine l’accensione dei fuochi dietro autorizzazione o licenza.

È assolutamente vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini, condotte queste che possono integrare reato che punisce sia il commerciante che l’acquirente. Il “Pallone di Maradona”, la bomba “Osama Bin Laden” e le più conosciute “cipolle” sono infatti dei veri e propri ordigni che possono causare gravi danni.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2010 n.58 e Decreto Legislativo 2011 n. 198, gli articoli pirotecnici sono classificati secondo precise tabelle:

Fuochi d’artificio

  • Categoria 1 – fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi quelli destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
  • Categoria 2 – fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  • Categoria 3 – fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
  • Categoria 4 – fuochi d’artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da “persone con conoscenze specialistiche” di cui all’articolo 4, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali”, e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

Articoli pirotecnici teatrali

  • Categoria T1 – articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • Categoria T2 – articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

Altri articoli pirotecnici

  • Categoria P1 – articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • Categoria P2 – articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Con specifico riferimento alla normativa codicistica di settore, sia il Codice Penale che il Codice Civile si occupano della materia relativa ad attività pericolose quale appunto l’impiego dei fuochi d’artificio.

In primis è utile tenere ben presente quanto disposto dall’art. 678 c.p. che punisce chiunque – senza la licenza dell’Autorità e le prescritte cautele – fabbrica, introduce, detiene, vende o trasporta materie esplodenti o materiale destinato alle stesse, con l’arresto dai tre ai diciotto mesi e con una ammenda fino a 247 €; inoltre, chi non denuncia all’autorità la detenzione di qualsiasi tipo di materiale esplodente rischia l’arresto fino a 12 mesi o l’ammenda fino a 371 €.

Chi vende fuochi d’artificio illegali o altri articoli pirotecnici non a norma rischia l’arresto da 3 mesi a 1 anno se i prodotti sono a basso rischio; se, invece, sono di particolare pericolosità, si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed una multa da 30.000 a 300.000 €.

In sostanza, anche la mera detenzione è reato quando il materiale esplodente è acquistato in modo illegale, cioè in un negozio che non potrebbe venderlo; è acquistato senza la dovuta licenza; viene conservato senza le cautele necessarie.

Anche l’art. 703 c.p. contiene specifiche disposizioni inerenti i materiali esplodenti stabilendo che chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 €. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

La responsabilità di tipo civilistico invece si sostanzia nell’art. 2050 c.c. il quale sotto la rubrica “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” stabilisce che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

In conclusione, ed in vista delle imminenti festività, nel caso in cui sia legale l’uso dei fuochi d’artificio e non se ne voglia fare a meno – purché vengano rispettate le ordinanze, le caratteristiche e le autorizzazioni di cui abbiamo già parlato – è bene utilizzarli con la massima attenzione e rispettando certe precauzioni per la sicurezza comune.