È preoccupante l’aumento del numero di matricidi e parricidi nel nostro Paese.
E, dall’omicidio di Pietro Maso che nel 1991, a 19 anni, uccise il padre, a quello di Erika De Nardo che nel 2001, a 16 anni, uccise la madre, fino al recentissimo omicidio della giovane mamma di Catania, Valentina Giunta, gli interrogativi si ripropongono volta per volta puntuali. Come prevenire tali crimini?
Se si sprecano le indagini socio-psicologiche volte a trovare delle risposte a tali domande, nel campo giuridico si avverte la necessità di una maggiore prevenzione e di un’adeguata risposta penale.
De jure condendo, vogliamo qui soffermarci su un aspetto poco attenzionato, ovvero sulla necessità di tutelare le vittime “indirette” di tali reati.
Pensiamo agli incolpevoli figli minorenni o non autosufficienti della vittima: si pensi, in particolare, all’innocente fratello minore del parricida/matricida, rimasto orfano di madre o di padre ovvero di entrambi.
Quali sono le risposte a livello normativo? Ci si fa carico della tutela economica dei sopravvissuti innocenti (minori o maggiorenni non autosufficienti)?
In Italia, con la recente legge 11 gennaio 2018, n. 4 si sono previste – è vero – disposizioni di favore per i cd. orfani di crimini domestici intesi come i “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti… rimasti orfani… a seguito di un omicidio commesso dal coniuge… o dall’altra parte dell’unione civile… o dalla persona… legata da relazione affettiva e stabile convivenza”.
La legge in questione ha previsto importanti norme di favore per gli “orfani dei crimini domestici” sia nell’ambito del procedimento penale col riconoscimento, ad es., di una provvisionale economica del risarcimento (art. 4), come anche in tema di avvio al lavoro, con la previsione della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 6), e in tema di benefici economici con l’estensione anche agli orfani dei crimini domestici del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, usura, estorsione e reati internazionali violenti (art. 11).
Nessun cenno esplicito, tuttavia, viene fatto nelle norme in parola ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani di genitori a seguito di matricidio o parricidio da parte di un altro figlio; spetta dunque al legislatore (o all’interprete, in caso) estendere le maglie della normativa oltre i suoi confini naturali e letterali.
In un’ottica in qualche modo estensiva si colloca il recente decreto ministeriale del 21 maggio 2020, n. 71.
Con tale decreto si è prevista l’erogazione di misure di sostegno per i minori orfani di genitori uccisi in ambito domestico non solo dal coniuge o dal convivente, ma anche da chi si sia reso autore del delitto di cui all’art. 612 c.p.c. (atti persecutori) con la previsione tra le altre della possibilità di ottenere dallo Stato un contributo, un assegno alle famiglie affidatarie e contributi per l’inserimento al lavoro.
Tuttavia c’è ancora molto da fare: a parere di chi scrive, servirebbe una misura di sostegno espressa per i minori vittime incolpevoli ed indirette di un reato di matricidio o parricidio commesso da un altro qualsiasi familiare.