Femminicidio, stretta storica: ergastolo e nuove tutele. Cosa cambia con l’art. 577-bis c.p.

Femminicidio, stretta storica: ergastolo e nuove tutele. Cosa cambia con l’art. 577-bis c.p.

Il 25 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio, definito come il cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà”, è punito con la pena dell’ergastolo. 

La data di approvazione di detto disegno di legge non è casuale, in quanto coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per l’appunto il 25 novembre di ogni anno.

Proviamo ad analizzare il provvedimento approvato, per conoscere tutte le novità introdotte.

Il provvedimento è composto da 14 articoli che, oltre a contemplare il nuovo delitto di femminicidio, recano ulteriori misure per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime dei reati ad essa riconducibili.

Il delitto di femminicidio (art. 1, co. 1, lett. a)

La fattispecie, introdotta nel codice penale dal nuovo art. 577-bis, è integrata dall’uccisione di una donna quando tale fatto sia stato compiuto:   

  • come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna;
  • come atto di controllo o possesso o dominio della vittima in quanto donna;
  • in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
  • come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.

Quando non ricorrono le suddette circostanze, si applica l’art. 575 c.p. (omicidio).

La pena prevista è l’ergastolo.

È inoltre possibile applicare le circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio di cui agli articoli 576 e 577 c.p. (tra le quali l’aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l’essere stato commesso dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa).

In materia di bilanciamento delle circostanze, si stabilisce che la reclusione non può essere inferiore a ventiquattro anni ove ricorra una sola circostanza attenuante o la medesima sia ritenuta prevalente rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti ovvero a quindici anni se ricorrono più circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto a quelle aggravanti.

Ulteriori disposizioni penali (art. 1, co. 1, lett. b-h)

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di cui all’art. 572 c.p., viene modificato, includendo nel novero dei soggetti passivi, la persona non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, ed introducendo una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo alla metà) qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p

Si introduce inoltre, nel nuovo articolo 572-bis c.p., la confisca obbligatoria dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del delitto suddetto.

La medesima circostanza aggravante del fatto commesso con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p. viene altresì introdotta con riguardo ai seguenti delitti, pur con differenti effetti sull’aumento di pena:

  • per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), l’aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. d);
  • per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p., l’aumento di pena va da un terzo alla metà (lett. e);
  • per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., l’aumento di pena è di un terzo (lett. f);
  • per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., l’aumento di pena va da un terzo a due terzi (lett. g);
  • per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. h).

Sotto il profilo procedurale, si prevede:

  • attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza sui procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p., ove commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero con armi o con le stesse modalità di condotta sancite per il femminicidio dal nuovo art. 577-bis c.p.), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
  • diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa;
  • avviso alla persona offesa della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal PM e corrispondente dovere del PM di assumere personalmente informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza se richiesto, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato (è comunque consentito al PM di delegare l’ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato);
  • estensione degli obblighi di comunicazione alla persona offesa e ai prossimi congiunti della vittima deceduta in conseguenza del reato che ne abbiano fatta richiesta dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, nonché dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo;
  • attribuzione ai centri antiviolenza e alle case rifugio pubblici e privati della facoltà di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato;
  • deroga al termine di 45 giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione quando si procede per i delitti di femminicidio (art. 577-bis), nonché per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio;
  • riconoscimento della presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso con applicazione, in via prioritaria, delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere (salvo che non sussistano esigenze cautelari o possano essere soddisfatte da altre misure cautelari) quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio (in alcune ipotesi aggravate), tentato femminicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle ipotesi aggravate, interruzione di gravidanza non consensuale (nell’ipotesi aggravata introdotta dal disegno di legge), atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La misura degli arresti domiciliari dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
  •  ampliamento da 500 a 1000 metri della distanza minima dalla persona offesa o dai luoghi da questa frequentata che la persona sottoposta alle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) deve rispettare;
  • estensione del sequestro conservativo ai casi di omicidio della persona legata all’imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza, a garanzia del diritto al risarcimento dei danni civili subiti dai figli della vittima e facoltà per il PM che procede per uno dei reati di violenza contro le donne e domestica, di chiedere, previe indagini patrimoniali sull’indagato, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate;
  • attribuzione al giudice del dovere di provvedere, anche d’ufficio (e non solo su istanza di parte) in sede di condanna, anche non definitiva, all’assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno che sarà liquidato poi, eventualmente, in sede civile. Se i beni dell’imputato sono già soggetti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado (in deroga all’art. 320, comma 1, c.p.p.) il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisionale accordata.
  • previsione per cui nell’esame testimoniale le domande e le contestazioni devono essere effettuate in modo tale da evitare l’esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria;
  • potenziamento del collegamento tra procedimenti civili di separazione, divorzio e in materia di responsabilità genitoriale e procedimenti penali per reati di violenza contro le donne e domestica, attraverso l’obbligo gravante sul PM – sia nel caso di procedimenti per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva anche ove cessata che nel caso di procedimenti per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata – di accertare la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alla modifica dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli, e quindi trasmettere senza ritardo al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto istruttorio nonché dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell’azione penale.

Benefici penitenziari 

L’articolo 5 della nuova legge subordina la concessione di benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

È inoltre introdotto l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario; analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è disposta la riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio

Il provvedimento amplia la tutela delle vittime di taluni dei reati connessi al fenomeno della violenza contro le donne:

  • inserendo, tra le eccezioni che consentono di richiedere l’indennizzo previsto per le vittime di reati senza preventivamente esperire un’azione in sede civile: l’omicidio del partner anche nel caso in cui il reo e la vittima non fossero stabilmente conviventi; il femminicidio e le ipotesi di tentato omicidio o femminicidio in cui la vittima abbia subito conseguenze tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
  • consentendo alle vittime di violenza che hanno compiuto i quattordici anni di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • applicando un regime fiscale di favore che permette alle parti offese dei reati di omicidio commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile o di persona stabilmente convivente, di non pagare le tasse sul risarcimento del danno dovuto finché questo non viene concretamente erogato (c.d. “registrazione a debito”);
  • estendendo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito alle persone offese dai reati di tentato omicidio (aggravato per essere stato commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva) e di tentato femminicidio.

Prevenzione e formazione (artt. 6, 7 e 8)

Sono state previste anche misure per la prevenzione e il contrasto alle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza,  ovvero la promozione di campagne di sensibilizzazione e di iniziative formative e didattiche negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di tali sostanze, nonché l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico permanente per l’elaborazione di linee guida e raccomandazioni in materia.

Si prevede inoltre il rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica per i magistrati e per i professionisti sanitari.

È previsto anche che il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nel disegno di legge in esame, con particolare riguardo al delitto di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l’indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Il Legislatore, anche sulla scorta dei gravissimi fatti che si registrano giornalmente, è intervenuto in maniera ancora più incisiva per contrastare il dilagante fenomeno, nonostante i diversi e ripetuti precedenti interventi legislativi. Il provvedimento approvato, anche in virtù del costruttivo dialogo fra le diverse forze politiche, è stato approvato all’unanimità dalla Camera. Si è voluto così dare una risposta significativa al fenomeno del c.d. femminicidio (che ogni anno fa registrare centinaia di vittime) sia sotto il profilo metodologico che di merito. 

Le nuove norme introdotte sicuramente saranno più incisive sia in termini di prevenzione del fenomeno – che è il fine principale – sia in termini di repressione e punizione di chi si macchia di tale odiosi crimini. Tuttavia senza un accurata e capillare diffusione della cultura del rispetto, le norme, per quanto repressive, non potranno essere sufficienti a fermare la mano di uomini violenti e prevaricatori.

AVV. ELENA CASSELLA