Nel mondo societario sempre più spesso si sente parlare di “due diligence” ed in particolare di “due diligence reputazionale dei fornitori”.
In effetti, è fondamentale per una società che voglia essere davvero compliance alle normative vigenti prevedere procedure di selezione dei propri partner commerciali.
Le linee guida
A tal fine, è opportuno seguire specifiche linee guida afferenti ai requisiti tecnici, finanziari e reputazionali dei soggetti con cui viene in contatto.
Un valido punto di partenza è rappresentato dai criteri già impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei processi di qualifica reputazionale dei fornitori ai fini dell’affidamento in appalto dei lavori pubblici.
Il riferimento è agli artt. 94-95- 96 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
I criteri
Tali criteri sono stati fatti propri anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che, con circolare n. 3/2022 DAC, nelle proprie indicazioni operative per la gestione delle aziende sequestrate e confiscate nel circoscritto ambito del Procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011, indica i seguenti “ Criteri di selezione di fornitori e clienti ”:
“[…]
– 1. Trasparenza delle procedure;
– 2. Pari opportunità;
– 3. Economicità
– 4. Idoneità professionale, capacità economica del contraente;
– 5. Affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale. A tal fine non può essere stipulato alcun contratto con soggetti che risultino essere parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, ovvero con coloro che hanno condanne, anche in primo grado, o sono sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis del codice penale”.
La giurisprudenza
Ad oggi, sebbene non esista un obbligo esplicito per i soggetti privati di fare propri tali criteri nella selezione dei fornitori aziendali, occorre considerare che la più recente giurisprudenza è nel senso di punire l’assenza di adeguati controlli sui partner commerciali, si pensi alla corposa attività esercitata da parte del Tribunale della Prevenzione di Milano, il quale ha acceso i fari sulla supply chain di molti dei colossi del mondo della moda e della logistica, ritenendo che, all’esito delle indagini effettuate, fossero insufficienti i controlli svolti fino a quel momento rispetto all’affidabilità dei soggetti ai quali era affidata in conto terzi parte delle lavorazioni che contribuivano alla realizzazione del prodotto finale destinato al mercato.
Peraltro, è unanime la giurisprudenza di legittimità e di merito nel sostenere che: “La mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati a prevenire e contrastare la crisi della società, configura un’irregolarità gestoria che può portare alla revoca giudiziale degli amministratori” (in questo senso Tribunale di Catania Sez. spec. Impresa, 08/02/2023).
La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, quindi, è grave atto di mala gestio e motivo di revoca degli amministratori (Unico o C.d.a.).
Le conclusioni
Sulla scorta delle pronunce giudiziali in parola, non è privo di fondamento ritenere che le società, anche al fine di scongiurare il rischio di applicazione di sanzioni e/o forme di commissariamento, debbano recepire i principi in materia di due diligence e impiegarli, dapprima, nella valutazione preliminare dei soggetti con i quali intendono avviare un rapporto di fornitura e poi, in seguito, nell’ambito del monitoraggio periodico dei fornitori con cui esistono già contratti in esecuzione.
Per concludere questa breve disamina, dunque, è possibile sostenere che la gestione dei rapporti con i fornitori sarà agevolata dalla definizione di uno specifico processo di selezione e qualifica del fornitore, all’esito del quale la società sarà in grado di mantenere un proprio Registro dei Fornitori; questa attività di due diligence dovrà, poi, essere dinamica e costante al fine di adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti di iscrizione, sospensione o cancellazione da detto Registro, nonché gestire opportunamente i rapporti contrattuali già in essere o in corso di definizione.