Divorzio e mancato mantenimento: il rimedio per ottenere il pagamento diretto dall’Ente pensionistico

Divorzio e mancato mantenimento: il rimedio per ottenere il pagamento diretto dall’Ente pensionistico

“Il mio ex coniuge, dal quale sono ormai divorziata a seguito di sentenza del 2008, da qualche mese è andato in pensione e ha deciso improvvisamente di non corrispondermi il mantenimento stabilito dal Giudice: posso chiedere al suo Ente pensionistico di versare direttamente a me quanto mi spetta?”

Cara lettrice, la risposta è certamente affermativa: può chiedere all’Ente che eroga la pensione nei confronti del Suo ex coniuge di versarla direttamente a Lei.

Infatti, uno dei profili più rilevanti introdotti dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la maggiore tutela riservata al coniuge separato o divorziato in tema di provvedimenti economici.

In particolare, con l’introduzione dell’art. 473-bis.37 c.p.c., il legislatore ha previsto uno strumento che consente al coniuge/creditore cui spetta il contributo economico, di ricorrere ad una procedura stragiudiziale per ottenere il pagamento di tali somme direttamente da terzi (tenuti a versamenti periodici in favore del coniuge debitore/obbligato), senza necessariamente ricorrere a lunghi e dispendiosi giudizi innanzi l’Autorità giudiziaria.

Il primo passo è quello di mettere in mora il coniuge debitore, diffidandolo formalmente ad adempiere tramite pec o raccomandata A/R.

Nel caso in cui l’inadempimento si protragga per i 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, il coniuge creditore potrà notificare al terzo obbligato un’istanza con la richiesta esplicita di versare direttamente in proprio favore le somme dovute, indicando il titolo su cui si fonda la richiesta.

A questo punto il terzo (nel Suo caso l’Ente pensionistico) sarà tenuto a versare direttamente al coniuge creditore la somma dovuta, dal mese successivo a quello in cui ha ricevuto la notifica. Pertanto, tale disciplina trova applicazione per i futuri versamenti e non per le mensilità già scadute.

Tale rimedio è utilizzabile non solo nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento o divorzio, ma anche nelle ipotesi di mancato adeguamento Istat.

Qualora il terzo si rifiuti di provvedere, il coniuge creditore può avviare azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.

AVV. ELENA CASSELLA