CATANIA – Il 26 gennaio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante programmazione transitoria del processo di ingresso dei lavoratori non comunitari per il 2022.
Si fa riferimento al lavoro stagionale e non stagionale all’interno dello Stato durante l’anno. I cittadini non comunitari possono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo fino a una quota di 82.705 unità.
Nell’ambito della quota massima indicata, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
Ancora, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 44mila unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dal 30 gennaio alle ore 9 e fino al 22 marzo è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda. Il sistema sarà disponibile dalle 8 alle 20, tutti i giorni, weekend incluso.
Le istanze si dovranno trasmettere in modo telematico dalle ore 9 del 27 marzo 2023, 60esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.
Per i cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9 del 15esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal dPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
La procedura per accedere al sistema dello Sportello Unico richiede l’identità SPID.
La quota di 38.705 è ripartita in questo modo:
- Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia mille cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
- Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2 è consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, del turistico alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale 30.105 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione e in materia migratoria, così ripartiti:
a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b) 6mila lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 2mila permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Nell’ambito della quota di cui all’articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
La quota di cui al comma 1 dell’articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web ufficiale del Ministero dell’Interno: Clicca Qui.