L’omesso mantenimento dei figli minori è indice di inidoneità genitoriale e comporta la perdita dell’affidamento da parte del genitore colpevole dell’omissione. Lo ha stabilito il Tribunale di Velletri con un importantissimo decreto, il n. 3087/21, che apre la strada ad ulteriori ipotesi di affido esclusivo della prole laddove uno dei genitori non provveda al mantenimento.
I fatti di causa
Nel 2017 una coppia si separava con accordo omologato dal Tribunale.
Si prevedeva che le due figlie minori della coppia venissero affidate ad entrambi i genitori e che il padre versasse all’ex moglie un assegno di mantenimento in favore delle bambine di euro 500,00 mensili.
Nel 2020 il padre rifiutava inaspettatamente l’iscrizione delle figlie in una scuola pubblica.
Pertanto la madre depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c. per essere autorizzata dal Tribunale, inaudita altera parte, a provvedere a tale iscrizione.
Il Tribunale non solo concedeva tale autorizzazione, ma condannava altresì l’uomo al pagamento delle spese di giudizio, in quanto il suo rifiuto era da ritenere ingiustificato e lesivo di un diritto fondamentale delle bambine.
Non solo. Con successivo ricorso ex art. 709 ter, secondo comma, c.p.c., la donna chiedeva la modifica della sentenza di separazione ed una sanzione a carico del padre. Questi, infatti, aveva violato per anni il diritto di visita delle figlie e da più di quattro anni ometteva di versare il contributo di mantenimento in favore delle stesse.
Con provvedimento del 18 giugno 2020, il Giudice ammoniva il padre a non commettere ulteriori inadempimenti in ordine al suo obbligo di mantenimento. Quest’ultimo, tuttavia, continuava ad omettere il versamento dell’assegno per le figlie.
La decisione: omettere il mantenimento è indice di inidoneità genitoriale
Con decreto n. 3087/21 del 26 aprile 2021, il Tribunale di Velletri, adito dalla donna, si è pronunciato sull’omissione del mantenimento da parte del padre, così argomentando: “Tale inadempimento […] è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017”.
Il Giudice veliterno ha inoltre richiamato l’orientamento granitico della Cassazione, secondo cui tali comportamenti sono sintomatici della “inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta”. In particolare, la sentenza a cui si fa riferimento è la n. 26587/2009, secondo cui si può derogare al regime di affidamento condiviso laddove questo risulti pregiudizievole per i figli. E certamente lo è quando un genitore si presenti inidoneo sul piano educativo, come quando omette di versare loro un contributo per il mantenimento.
Il Tribunale di Velletri ha richiamato, inoltre, la sentenza n. 22638/2019 del Tribunale di Roma, secondo cui l’omissione del mantenimento equivale ad una violenza economica, che è “indice di inidoneità genitoriale”.
Per tutto quanto esposto, il Tribunale ha revocato l’affido condiviso delle minori e disposto che le stesse venissero affidate in via esclusiva alla madre.
Peraltro, poco dopo la decisione del Giudice di Velletri, è intervenuto il Tribunale di Catania, con un recentissimo provvedimento emesso su un caso analogo: sulla base del mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte di un genitore, che ha anche riferito di non vedere i bambini, il Tribunale etneo ha disposto l’affido esclusivo della minore all’altro genitore.