I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli: ciò a maggior ragione, quando i coniugi decidono di separarsi. La responsabilità non potrà mai essere addebitata ai figli, che avranno il diritto ad essere mantenuti dai genitori in maniera quanto meno dignitosa.
Il mantenimento viene fornito dal genitore non “affidatario” sotto forma di assegno mensile, diretto a coprire le spese ordinarie. Ma la domanda è: in cosa consistono le spese ordinarie e quali sono quelle straordinarie?
La legge non specifica quali spese debbano rientrare nel contributo ordinario al mantenimento (spese ordinarie) e quali fuoriescano dall’importo mensile determinato dal Giudice (spese straordinarie). In questi casi, occorre far riferimento alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense (CNF).
In base alle linee guida del CNF, le spese comprese nel contributo al mantenimento possono così riassumersi:
– alimentazione; abbigliamento; spese scolastiche; medicinali; ricarica cellulare; spese di trasporto urbano; uscite didattiche; attività ricreative (cinema, palestra).
La Cassazione ha affermato recentemente che le spese straordinarie si distinguono tra spese routinarie – per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore – e spese straordinarie in senso stretto – per le quali è necessario un preventivo accordo.
Le spese straordinarie routinarie sono in realtà spese non certe ma facilmente prevedibili come, ad esempio, le spese di istruzione, tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Le spese straordinarie in senso stretto sono invece imprevedibili, eccezionali, non certe. Ad esempio un intervento chirurgico.
Per questo secondo tipo di spese straordinarie, è necessario il previo assenso dell’altra parte. Rientrano in questa seconda categoria le seguenti spese:
Le linee guida del CNF precisano che, in relazione alle spese straordinarie, per le quali è richiesto l’accordo, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall’altro:
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall’istanza.
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