L’amante, delusa e stanca di sentirsi la seconda scelta, potrebbe decidere di spifferare l’infedeltà del marito alla moglie tradita (o viceversa). Gesto di non poco conto, che potrebbe causare la fine di un matrimonio e minare i rapporti con amici e parenti della coppia con danni patrimoniali e non patrimoniali non indifferenti. La domanda allora è: in casi come questi, l’amante commette un reato? La risposta è sì! Ovviamente dipende da come si riferisce il tradimento…
Stalking informare del tradimento con lettere e sms
Ad esempio, in un caso la Cassazione, con sentenza n. 29826/2015, ha condannato un uomo per atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nei confronti del marito della propria amante. Questi, infatti, aveva inviato al coniuge della donna diverse lettere e sms in cui rivelava i tradimenti, con contenuto spesso volgare.
Non contento aveva scritto frasi ingiuriose sui muri della scuola frequentata dai figli della coppia. Condotta che ha generato in tutti i membri della famiglia un persistente stato di ansia e disagio, comportando anche un mutamento nelle abitudini di vita.
Molestia o disturbo alle persone
In un’altra sentenza (la n. 28852/2009) la Cassazione ha inquadrato nel reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) il comportamento dell’amante che aveva informato la moglie tradita dell’infedeltà del marito tramite alcuni sms. Secondo gli Ermellini, infatti, anche pochi sms sono in grado di ledere la dignità, l’onore e il decoro della persona tradita, soprattutto se questi riportano un contenuto offensivo nei confronti della stessa.
A nulla è valsa la difesa dell’amante, che ha affermato che l’infedeltà era già nota alla donna. Stesse conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte con sentenza n. 28493/2015, con la quale una donna è stata condannata ex art. 660 c.p. per aver confessato ad un’altra i tradimenti del marito in tre lunghe telefonate. Indifferente il fatto che quest’ultima avesse chiesto ulteriori informazioni per telefono così prolungando le conversazioni.
Diffamazione per aver reso noto il tradimento a terzi
Secondo gli Ermellini si configura il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) quando la relazione extraconiugale viene portata a conoscenza di un numero indeterminato di persone tramite i social. Pubblicando, cioè, foto in cui è esplicita l’esistenza di un rapporto di coppia. Questo comportamento lederebbe, infatti, il diritto alla riservatezza dei due coniugi.
Reato di minacce
Infine, in qualche sentenza la Suprema Corte ha condannato l’amante per il reato di minacce (art. 612 c.p.). Può, infatti, accadere che l’amante minacci il partner di informare il coniuge dei tradimenti. Condotta che, se è capace di prospettare al minacciato un danno ingiusto e notevole, si rivela penalmente rilevante.
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