Cassazione: “Divorzio congiunto? Inammissibile il ripensamento di uno solo dei coniugi”

Cassazione: “Divorzio congiunto? Inammissibile il ripensamento di uno solo dei coniugi”

Se i coniugi hanno proposto ricorso congiunto di divorzio, il ripensamento di uno solo di essi non rende la domanda improcedibile. Quest’ultima è infatti comune e paritetica e il consenso può essere revocato solo congiuntamente. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19348/2021.

I fatti di causa

In primo grado una coppia avanzava domanda congiunta di divorzio, che veniva accolta dal Tribunale. Il marito, tuttavia, successivamente manifestava la volontà di revocare il proprio consenso alla domanda congiunta e impugnava la decisione del Tribunale davanti alla Corte d’appello. Ma il Giudice di seconde cure non ha avuto dubbi: il consenso all’accordo non può essere revocato separatamente da ciascuno dei due coniugi che hanno presentato il ricorso congiunto, in ogni tempo o quanto meno sino alla sottoscrizione del verbale di udienza.

Ricorso in Cassazione

L’uomo ricorre quindi in Cassazione esponendo i seguenti motivi:

  • con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge sul divorzio poiché la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che, in sede divorzile, la fissazione dell’udienza serve sia a verificare la volontà delle parti che a valutare la corrispondenza del divorzio all’interesse dei figli anche maggiorenni; valutazione che la Corte ha omesso;
  • con il secondo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte non si è pronunciata sulla dedotta assenza del presupposto di una domanda congiunta;
  • con il terzo denuncia infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1411 e 1463 c.c.: in primo luogo, secondo il ricorrente, mancava il consenso all’accordo di divorzio poiché lo stesso, costituendosi con un nuovo difensore, lo aveva negato e poiché entrambi i coniugi avevano dichiarato di voler modificare le condizioni revocando il consenso precedentemente prestato. In secondo luogo si era di fronte ad un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione poiché il ricorrente non aveva potuto concludere la trattativa con la moglie, posta in liquidazione coatta amministrativa.

Cassazione: il ripensamento di uno dei coniugi mantiene in vita l’accordo

La Suprema Corte non ha dubbi e con ordinanza n. 19348/2021 rigetta il ricorso.

Per gli Ermellini il primo motivo è inammissibile. Il vizio fatto valere dal ricorrente, infatti, non è stato posto in sede di merito e, dunque, non può essere trattato per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre lo stesso non è pertinente ed è generico perché con esso si è lamentato il mancato esame di una questione che non è mai stata posta e di cui non è mai stato prospettato il contenuto.

Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Per gli Ermellini è corretta la decisione della Corte d’appello secondo cui “il consenso prestato con la proposizione del ricorso congiunto non è revocabile da uno solo dei coniugi”.

La domanda è infatti paritetica e comune e, per tale ragione, ad essa i coniugi possono rinunciare solo congiuntamente. Una volta avanzata, cioè, non è ammesso il ripensamento da parte di uno solo di essi, tant’è che la revoca del consenso non impedisce al Tribunale di procedere.  

Infine, il terzo motivo è inammissibile nel punto in cui viene ribadita la revoca del consenso. Ovviamente per le ragioni già invocate dalla Suprema Corte con riferimento al secondo motivo.