ITALIA – I collaboratori sportivi sono sicuramente tra le categorie che più hanno sofferto gli effetti della Pandemia. Le palestre, i centri sportivi e le piscine sono state fortemente penalizzate dalle prescrizioni anti-Covid, mettendo tutto il settore in condizioni di grande criticità, in alcuni casi irreversibile.
Per tale ragione, vi è grande attesa sul Decreto Legge Sostegni Bis che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) contenere i contributi previsti per i collaboratori sportivi. Purtroppo, il Decreto Sostegni Bis è in grave ritardo, a causa dei necessari interventi sulla gran parte dei settori professionali, come per le partite Iva.
Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per una pronuncia da parte del Consiglio dei Ministri sul tema. Il Bonus Collaboratori Sportivi dovrebbe essere erogato probabilmente con modalità analoghe a quelle dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Le mensilità erogate potrebbe essere 2 in questa tornata, anche se c’è chi spera nel mese di giugno. Il bonus dovrebbe essere erogato dalla società Sport e Salute e le modalità non dovrebbero cambiare, nel senso che chi ha già usufruito del bonus nei mesi scorsi non dovrebbe fare nulla oltre ad una conferma dei requisiti necessari.
In merito al Bonus Collaboratori Sportivi, come ha sottolineato anche la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, non dovrebbero esserci sostanziali modifiche rispetto alle cifre che erano contenute nel precedente documento.
Si lavora affinché venga previsto un bonus strutturato esattamente come il precedente. Ai beneficiari del sostegno quindi, dovrebbero essere erogate cifre tra i 1.200 e 3.600 euro. Coloro che hanno diritto al bonus collaboratori sportivi, ed hanno già ricevuto il beneficio in passato, riceveranno in automatico l’accredito delle nuove mensilità previste dal Decreto Sostegni bis, e saranno avvisati tramite una notifica inviata da Sport e Salute Spa, la società che si occupa della gestione e quindi dell’accredito del bonus.
Come disposto dalla legge per gennaio, febbraio e marzo 2021 l’ammontare dell’indennità è determinata come segue. Lo stesso schema dovrebbe ricalcarsi per aprile e maggio.
Possono beneficiare del bonus tutti i collaboratori sportivi che, in seguito alla crisi epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione.
Il rapporto deve essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il Comitato Paralimpico, con Federazioni Sportive Nazionali, con Federazioni Sportive Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, con le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal Cip ovvero con società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 risultano essere iscritte al Registro del Coni.
Non possono chiedere l’indennità i titolari di Partita Iva, i pensionati, coloro che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Emergenza e tutti coloro che hanno altri redditi da lavoro, poiché ricadono nelle altre forme di sostegno previste.
Avvocato Alessandro Numini
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