Installazione di videocitofoni e obblighi di privacy: cosa prevede la Legge?

Installazione di videocitofoni e obblighi di privacy: cosa prevede la Legge?

L’installazione, e il relativo utilizzo, di videocitofoni ha delle implicazioni in termini di trattamento dei dati personali? Ci sono delle procedure da seguire, per essere conformi alla normativa vigente? In quest’articolo faremo il punto.

I videocitofoni sono degli articoli tecnologici ormai estremamente diffusi, tanto nei condomini quanto nelle abitazioni indipendenti, e la cosa non stupisce: oltre ad essere molto utili, infatti, hanno un costo del tutto accessibile, come si può notare visitando e-commerce specializzati come www.emmebistore.com.

Questi dispositivi, come noto, forniscono dei filmati, di conseguenza è assolutamente legittimo chiedersi se, adoperandoli, si configuri un trattamento di dati personali.

L’Autorità di riferimento in materia di trattamento di dati personali

L’Autorità che può chiarire tale dubbio è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche, più semplicemente, come Garante della privacy, istituzione fondata nel 1996 con l’obiettivo di garantire la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali.

Esattamente vent’anni dopo è entrato in vigore, per divenire poi definitivamente operativo nel 2018, il GDPR, acronimo di General Data Protection Regulation, Regolamento comunitario che ha introdotto delle normative molto dettagliate per quel che riguarda il trattamento dei dati personali ed i diritti degli interessati.

Essendo un Regolamento, il GDPR trova applicazione diretta in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, di conseguenza il Garante per la Protezione dei Dati Personali deve oggi preoccuparsi della corretta applicazione di detta norma sul territorio italiano.

La tutela dei dati personali nell’utilizzo degli impianti di videosorveglianza

Il Garante rende noto, sul proprio sito Internet istituzionale, che laddove vengano utilizzati degli impianti di videosorveglianza (nel rispetto delle modalità consentite) è necessario informare correttamente chi è presente nel luogo in questione.

È sufficiente, da questo punto di vista, l’affissione di appositi cartelli in cui viene appunto specificato che l’area è videosorvegliata, cartelli su cui deve essere indicato anche chi è il soggetto che effettua le riprese e la finalità delle medesime.

Cosa prevede il Garante circa l’installazione di videocitofoni

Il videocitofono non può essere considerato un impianto di videosorveglianza in senso stretto, il suo obiettivo, infatti, non è quello di vigilare su una determinata area per fini di sicurezza, bensì quello di riconoscere chi suona al citofono, inoltre nel videocitofono le immagini non sono oggetto di registrazione, perlomeno nella grande maggioranza dei casi.

Nonostante ciò, l’obbligo di affiggere un cartello informativo è necessario anche per l’utilizzo di videocitofoni, e a confermarlo è proprio il Garante.

Sul sito Internet dell’Autorità, infatti, si può leggere relativamente ai videocitofoni che “la loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile”.

Inoltre, in un approfondimento dedicato agli obblighi previsti per chi installa degli impianti di videosorveglianza, sono indicati i casi in cui la normativa in materia di protezione dei dati personali non trova applicazione, ed essi includono riprese ad alta quota (come quelle effettuate tramite droni), videocamere integrate delle automobili finalizzate all’assistenza nell’effettuazione di parcheggi e, ovviamente, videocamere false, installate come mero deterrente.

Il videocitofono non viene menzionato, di conseguenza non vi è dubbio sul fatto che, anche per installare un dispositivo come questo, sia necessaria l’affissione dell’apposito cartello informativo.

Non si tratta, d’altronde, di nulla di complesso, ma di un semplice accorgimento utile ad informare chi si appresta a citofonare.