Tasse e multe non pagate, come richiedere la rottamazione delle cartelle

Tasse e multe non pagate, come richiedere la rottamazione delle cartelle

ITALIA – Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle, detta “rottamazione quater“.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito tutte le indicazioni per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla legge di bilancio 2023, per dare la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti.

La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.

La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Non rientrano nel beneficio i carichi affidati all’agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.

Non sono rottamabili i carichi relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31
  • gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Con la rottamazione quater si può pagare l’importo dovuto in due modi: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Cosa fare per chiedere la rottamazione delle cartelle

I contribuenti possono presentare la richiesta di rottamazione accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È necessario anche indicare un indirizzo email al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

Chi ha presentato la domanda in area riservata, riceverà un’email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione, invece chi ha presentato la domanda in area pubblica riceverà un’email con un link da convalidare entro le successive 72 ore.

Dopo la convalida della richiesta, una seconda email indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Dopo la richiesta di rottamazione l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una risposta che può essere di accoglimento o di rifiuto.

Nella risposta di accoglimento della domanda sarà indicato:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
    In caso di rifiuto saranno indicati i motivi del “no”.

Foto di repertorio