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ITALIA – Si avvicina la scadenza per poter fare richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni”. Il bonus, ricordiamo, consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle Entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Considerata l’attuale crisi economica e dell’importanza dell’accesso ai benefici, vediamo chi può accedere e come funziona l’accesso ai contributi a fondo perduto.
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
Attenzione, non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
La domanda deve essere trasmessa mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. La domanda deve essere presentata nella finestra tra il 30 marzo 2020 e non oltre il 28 maggio 2021, ovvero fra 2 settimane.
Nel periodo in questione, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’eventuale nuova richiesta sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a conclusione dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.
Attenzione, al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
L’ammontare del contributo è determinato come segue:
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