ITALIA – Si avvicina la scadenza per poter fare richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni”. Il bonus, ricordiamo, consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle Entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Considerata l’attuale crisi economica e dell’importanza dell’accesso ai benefici, vediamo chi può accedere e come funziona l’accesso ai contributi a fondo perduto.
Chi ha diritto di accesso al bonus
Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019;
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Attenzione, non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Modalità e termini di trasmissione dell’istanza
La domanda deve essere trasmessa mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario. La domanda deve essere presentata nella finestra tra il 30 marzo 2020 e non oltre il 28 maggio 2021, ovvero fra 2 settimane.
Nel periodo in questione, in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’eventuale nuova richiesta sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Come avviene l’erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a conclusione dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.
Attenzione, al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Come viene calcolato il contributo
L’ammontare del contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30% al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 60%, 50%, 40%, 30% o 20% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (mille euro per le persone fisiche e 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020, si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA;
- L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150mila euro.
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