ITALIA – L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, o unione civile da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.
L’erogazione può essere effettuata dall’Inps o dal datore di lavoro. Ecco tutte le informazioni: a chi spetta, i requisiti, modalità di calcolo e come fare richiesta, dato che dal 23 maggio è disponibile il nuovo servizio di presentazione delle domande.
A chi spetta
L’Assegno per congedo matrimoniale è destinato a entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.
Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:
- contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’Assegno spetta ai richiedenti che non siano dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).
L’Assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso. Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.
Come funziona
L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi).
INPS paga direttamente l’Assegno ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.
L’Assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.
In caso di richiesta di Assegno per congedo matrimoniale successiva all’evento e per periodi in cui è stata già erogata indennità di malattia, maternità o infortunio, sarà riconosciuto un importo dell’Assegno pari al totale spettante a cui viene sottratto l’importo già erogato a copertura degli eventi indicati.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.
Come fare domanda: il nuovo servizio
I lavoratori disoccupati, richiamati alle armi, marittimi di bassa forza e i lavoratori con sospensione del lavoro devono presentare domanda direttamente all’INPS entro un anno dalla data di matrimonio/unione civile.
A decorrere dal 23 maggio 2022 è disponibile il nuovo servizio di presentazione delle domande di Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS. Tutte le domande per il riconoscimento della prestazione, da questa data, dovranno essere quindi inoltrate attraverso questo servizio.
All’interno del servizio sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
- Consultazione domande: lista delle domande di Assegno per congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.
I canali utilizzabili
Per presentare la domanda è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:
- servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
- contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
- servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Dichiarazioni da presentare
Gli aventi diritto alla prestazione, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere l’Assegno per il congedo matrimoniale, devono presentare anche le dichiarazioni relative a:
- aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
- non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
- di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
- di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.
Come avviene il pagamento
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la relativa documentazione.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps si sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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