Bonus partita IVA 2022, come fare domanda e quali sono i requisiti: tutte le informazioni

ITALIA – Il Bonus partita Iva 2022 o Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è un’agevolazione riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata che esercitano lavoro autonomo.



Si tratta di una soluzione alternativa a quella che per molti cittadini dipendenti è la cassa integrazione. Il sussidio – al momento – può essere richiesto una sola volta nel triennio 2020-2023 ed è erogato, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Quanto spetta

È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

A titolo di esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6mila euro, lo stesso verrà diviso per due (6mila / 2 = 3mila euro) e successivamente moltiplicato per il 25% (3mila euro x 25% = 750 euro), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro. Qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.

Tali importi sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate e relativa a uno degli ultimi quattro anni (2017-2018-2019-2020) precedenti all’anno di presentazione della domanda di ISCRO, quest’ultima non potrà essere accolta.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento saranno adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro provvederà al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.

Decadenza

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.

Requisiti

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi che presentino congiuntamente i seguenti requisiti, descritti in dettaglio nella circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza. Tale requisito deve permanere durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. A titolo di esempio, se la domanda di indennità ISCRO è presentata nel 2021, il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2020 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2017, 2018 e 2019 (tre anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda);
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. Tale limite prende in considerazione solo il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di attività professionale individuale, partecipazione a studi associati o soggetti in regime forfettario. Il suddetto limite non prende in considerazione altre tipologie di reddito quale il reddito da lavoro dipendente o parasubordinato o di partecipazione a impresa;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai punti C) e D), in sede di presentazione della domanda è necessario autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in quest’ultima ipotesi, ai fini della verifica, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto.

Per la successiva verifica dei requisiti di cui sopra, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e a seguire l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

Esclusioni

L’indennità ISCRO è incompatibile con la titolarità di:

  • pensioni dirette;
  • Reddito di Cittadinanza;
  • indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Come fare la domanda

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

In alternativa l’indennità può essere richiesta tramite il Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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