Bonus assunzioni giovani under 36 rinnovato anche per il 2023: cos’è, requisiti e vantaggi contributivi

Bonus assunzioni giovani under 36 rinnovato anche per il 2023: cos’è, requisiti e vantaggi contributivi

ITALIA – Rinnovato anche per il 2023 il Bonus assunzioni giovani under 36.

Con questa proroga, inserita nella Legge di Bilancio 2023, le aziende potranno continuare a fruire nel 2023 delle agevolazioni contributive per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, a chi è rivolto, requisiti e vantaggi contributivi.

Che cos’è il Bonus assunzioni giovani under 36

L’incentivo Giovani under 36 promuove l’occupazione giovanile stabile. Consiste in uno sgravio contributivo integrale (del 100%) per i datori di lavoro privati che assumono giovani fino a 35 anni di età (36 anni non compiuti), sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il tutto deve essere effettuato entro la fine del 2023.

Durata e importo

L’esonero contributivo viene riconosciuto per una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino a un importo limite di 6mila euro l’anno, ripartito su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è di 500 euro al mese (6mila euro/12 mesi).

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese viene riproporzionata prendendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

Il massimale dell’incentivo è ridotto in maniera proporzionale nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Il periodo agevolato è esteso a 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

A chi è rivolto?

Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus assunzioni 2022 2023 per giovani tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Le esclusioni

Non possono accedere al beneficio i seguenti soggetti:

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Rapporti di lavoro incentivati

L’agevolazione può essere concessa per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il bonus assunzioni giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ossia le stabilizzazioni.

L’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Sono compresi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e a scopo di somministrazione.

Le esclusioni

Restano esclusi dal beneficio (rapporti di lavoro non incentivabili):

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • le prestazioni di lavoro occasionale;
  • le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato;
  • le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Come ottenere il Bonus assunzioni?

I datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “Denuncia Individuale”, seguendo le istruzioni.

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica devono compilare, invece, la sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens, valorizzando l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.