Tina Anselmi, prima donna italiana ministro: la lotta alle discriminazioni lavorative dalla legge del ’77 in poi

Tina Anselmi, prima donna italiana ministro: la lotta alle discriminazioni lavorative dalla legge del ’77 in poi

ITALIA –Le donne devono imparare a esserci ovunque ci siano problemi da affrontare, perché io credo che la qualità della politica sarebbe migliore se ci fossero più donne che la fanno“, diceva Tina Anselmi, prima donna italiana a ricoprire la carica di Ministro del Lavoro e della Sanità negli anni ’76-78 e ’78-79.

Una donna con una forza, coraggio, determinazione e intelligenza singolare, che ha saputo scardinare tutti i rigidi schemi e si è affermata nel mondo della politica ma non solo.

Libertà, diritti e uguaglianza sono i capisaldi che accompagnarono Tina Anselmi tutta la vita e che permettono di ricordarla anche oltre. Oggi, 29 luglio, ricorrono i 44 anni dalla nomina come Ministro del Lavoro da parte dell’ex presidente del consiglio di allora Giulio Andreotti.

La “Legge Anselmi”

Il suo impegno nella politica, in un’epoca in cui il mondo “scalciava” alla presenza delle donne, si traduce nella prima legge sulle pari opportunità in materia di lavoro, “Legge Anselmi” (n. 903/77), che abolì le discriminazioni in materia di lavoro e di retribuzione tra uomini e donne.

Ai microfoni di NewSicilia è intervenuto l’avvocato Chiara Catania, per fare una disamina sul tema, analizzando dal punto di vista giuridico tutti i cambiamenti che tale legge comportò e attenzionando la situazione attuale.

In quegli anni si sentiva sempre più il bisogno di rispondere alle esigenze di una società nuova e di una nuova organizzazione del lavoro che tendesse alla ‘parità di trattamento tra uomini e donne‘”, spiega l’avvocato.

Non è di certo un caso se la legge fu emanata lo stesso giorno in cui il governo italiano nel 1926 approvò una legge in materia di concorsi scolastici con la quale negò alle donne l’accesso all’insegnamento della filosofia, dell’economia e della storia nelle scuole secondarie“, prosegue.

Inoltre: “È evidente che, nel 1977, asserire l’eguaglianza formale tra uomini e donne sul lavoro è stato, per il legislatore italiano, un traguardo importante. La legge, attuando l’art. 37 della Costituzione, vietava ogni discriminazione di genere per l’accesso a qualsiasi tipologia di lavoro. Grazie ad essa si sono poste le basi per continuare, ancora oggi, la lotta per la parità“.

Tre punti chiave 

Anselmi nella sua proposta richiama tre punti chiave che hanno portato alla redazione del testo: la centralità della questione femminile, le due direttive della CEE del 1975 e 1976 e il ‘principio di perfetta eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso‘ sancito dalla Costituzione.

Il richiamo alla Carta costituzionale, in particolare agli articoli 4 e 37, non è casuale: essa è figlia, nel pensiero di Anselmi, della Resistenza, di quella lotta per la libertà che l’aveva vista in prima linea trent’anni prima. La legge vuole altresì rimuovere gli ostacoli che sbarrano la strada alla parità di trattamento“, precisa l’avvocato Chiara Catania.

In particolare, si fa riferimento a due direttive CEE del 10 febbraio 1975 e del 9 febbraio 1976: “La prima ‘per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile’ e la seconda ‘relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro‘”.

L’analisi dei 15 articoli

La legge Anselmi comprende quindici articoli, che vanno dalla dichiarazione del divieto di discriminazione all’abrogazione delle leggi fasciste.

Scendendo nel dettaglio: “L’articolo 1 vieta qualsiasi forma ingiustificata e arbitraria di discriminazione nell’accesso al lavoro che sia basata sul sesso. Il terzo comma prevede, però, la possibilità di deroga a questi principi per particolari settori di attività da individuare ‘attraverso la contrattazione collettiva in considerazione della loro natura e delle condizioni del loro esercizio’“.

La legge affida, quindi, un importante ruolo nella lotta alla discriminazione al sindacato, peso ribadito nell’articolo 5 che vieta il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) alle donne, tranne a quelle ‘che svolgono funzioni dirigenziali, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali’ e che comunque dà alla contrattazione collettiva il potere di una diversa disciplina a riguardo ‘per particolari esigenze di settore‘”, aggiunge.

L’articolo 4 si occupa di un problema ampiamente diffuso in Italia negli anni ‘70, ossia il licenziamento della lavoratrice al cinquantacinquesimo anno di età, cioè, quando possiede i requisiti per la pensione di vecchiaia, mentre per l’uomo è il sessantesimo: la norma applica questo limite di età anche alle donne“, puntualizza.

In aggiunta: “La legge risponde alle istanze sociali di quegli anni: l’estensione della tutela per lavoratrici madri naturali a quelle che adottano o abbiano ottenuto l’affidamento del bambino (articolo 6) o la possibilità per il padre, in sostituzione della madre lavoratrice, o in caso di esclusivo affidamento dei figli, di assentarsi dal lavoro per ragioni di cura (articolo 7). In tal modo ecco che riemerge il dibattito del rapporto tra donna, lavoro e famiglia“.

Negli articoli dal 9 al 12 viene sancita la riforma del sistema previdenziale ‘nell’ottica del raggiungimento di una perfetta uguaglianza tra uomini e donne’, ed ancora, l’art. 10 fa leva sull’estensione dell’obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali non più alla moglie e ai figli, ma al coniuge e ai figli. L’articolo 15, infine, abroga definitivamente le leggi fasciste del 1934“, specifica.

Rottura di un tabù

La Legge Anselmi rappresentò in quegli anni non solo la rottura di un tabù, ma soprattutto l’inizio della marcia per la “parità di trattamento”. Libertà, diritti e uguaglianza sono i valori che Tina Anselmi perseguiva negli ambiti del lavoro e del sociale, con al centro la questione femminile, incentrata sull’idea che la donna nella società contribuisce concretamente al suo sviluppo in senso democratico.

Quando si parla di donna e lavoro, indirettamente, si invoca anche il ruolo che essa ha nella famiglia. Quest’ultima occupa uno spazio importante nella legge del 1977. La stessa sottolineava l’esigenza di riformare le leggi in una società che non riconosceva i diritti della manodopera femminile“, puntualizza l’avvocato Catania.

Ancora: “La Legge Anselmi, in questo senso, costituiva solo una tappa iniziale nell’avanzamento della condizione della lavoratrice in Italia. Da allora la condizione femminile sul mercato del lavoro è notevolmente migliorata, ma le discriminazioni sostanziali permangono, e l’Italia occupa costantemente gli ultimi posti nelle classifiche europee per quanto riguarda il lavoro femminile“.

La legge sulla parità del 1977 può sicuramente essere considerata la tappa di un percorso di affermazione delle donne occidentali, emblema dello sviluppo delle democrazie.

“Pari opportunità”

Solo oggi possiamo parlare di “pari opportunità“, ma per un lungo periodo la nostra Repubblica ha disatteso gli articoli della Costituzione che sanciscono la parità dei sessi, a cominciare dal lavoro.

Questa legge ha rappresentato uno storico passo avanti, considerando che ci sono voluti più di trent’anni per far sì che i padri costituenti elaborassero una norma ad hoc, che perseguisse un proposito egualitario e civile e che rendesse finalmente equo il trattamento effettivo tra uomini e donne sul posto di lavoro“, continua la nostra intervistata.

Anselmi pensa a un nuovo modo di organizzare il lavoro per tutti, che passa dal confronto con il sindacato e che garantisca alla donna l’espressione della propria personalità e la possibilità di avere un ruolo sostenibile nella famiglia attraverso il sostegno di servizi adeguati.

Rappresenta il primo dei tanti tasselli che sono stati posti nei decenni successivi nel tentativo di raggiungere una parità sostanziale. Viene altresì sottolineato l’importante ruolo che avrà il sindacato attraverso lo strumento della contrattazione collettiva verso la parità di trattamento e di retribuzione“, prosegue.

Inoltre, “tale legge ha costituito la premessa di importanti novità per il diritto alla salute: la riforma dell’assistenza psichiatrica e la chiusura dei manicomi con la legge Basaglia, nonché la depenalizzazione dell’aborto“.

A Tina Anselmi, va riconosciuto non solo il merito di aver proposto la legge sulla la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ma anche quello di essere stata anche la madre del Servizio Sanitario Nazionale universalistico (legge n.833 del 1978)“, conclude.

Post Legge Anselmi

Solamente 71 anni fa, l’Assemblea costituente ha approvato l’articolo 3 della Costituzione proclamando l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso. Fu il primo passo di un lungo e faticoso cammino per l’affermazione della parità di genere.

Legge n.546 del 1987

Dopo la Legge Anselmi, infatti, “si susseguirono una serie di leggi che hanno cambiato la storia, ad esempio la legge n.546 del 1987, che riconosce il pagamento di una indennità giornaliera di maternità rivolta alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali“.

Jobs Act

Si arriva così alle disposizioni del Jobs Act, che intervengono contro il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, vale a dire senza data. D’ora in avanti saranno valide se redatte in modalità telematica e su appositi moduli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”, continua.

Legge 53 dell’8 marzo 2000

“C’è poi il grande tema relativo alla conciliazione della maternità con il lavoro, che solo dalla fine degli anni Novanta trova una disciplina legislativa. Seguì la legge 53 dell’8 marzo 2000 contenente le disposizioni per il sostegno della maternità e paternità“, afferma.

Legge Fornero 

Inoltre: “Su questa stessa linea si collocano le norme inserite nella legge Fornero del 2012, le quali, hanno introdotto il voucher baby-sitting che garantisce la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al posto del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il baby-sitting“.

Testo unico del 2001

Principalmente, “gli interventi sulla parità di genere trovano sintesi nel Testo unico del 2001 il quale raccoglie mezzo secolo di disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Un provvedimento che riordina le norme vigenti sulla salute della lavoratrice. Sui congedi di maternità, paternità e parentali, sui riposi e permessi, sull’assistenza ai figli malati, sul lavoro stagionale e temporaneo, a domicilio e domestico“.

Reclutamento donne nelle Forze armate e Guardia di Finanza (2000)

Non solo la necessità di ottenere garanzie sul posto di lavoro, ma per le donne in questi anni è stato necessario lottare per avere l’assegnazione di determinate occupazioni: “All’inizio del 2000 arriva poi la possibilità del reclutamento delle donne nelle Forze armate e nella Guardia di Finanza“.

Decreto Legislativo 216 del 2013

Ricordiamo, inoltre, il decreto legislativo 216 del 2013 che ribadisce il divieto di ogni discriminazione in base al sesso, non solo al momento dell’assunzione ma per tutta la durata del contratto di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Principio uguaglianza: realtà o utopia?

Tuttavia, “l’Italia sembra ancora lontana dalla piena realizzazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della nostra Costituzione. Le conquiste in questi anni sono state comunque tante ed è innegabile che la condizione femminile nel nostro Paese, sia progressivamente migliorata“.

La legge 10 aprile 1991, n. 125 introduceva nell’ordinamento azioni positive volte a eliminare le disparità di fatto che sfavoriscono l’accesso delle donne al mondo del lavoro; a promuovere l’inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono sottorappresentate; a favorire l’equilibrio tra responsabilità familiare e professionale“, sostiene l’avvocato.

Già la “Legge Biagi” aveva previsto – oltre al divieto di effettuare qualsivoglia indagine (o trattamento di dati, oppure preselezione) sui lavoratori, sia pure con il loro consenso, in base al sesso, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza – anche di “superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne“.

A distanza di 44 anni dall’approvazione della Legge Anselmi sono stati sicuramente compiuti tanti (tantissimi) passi sul fronte della retribuzione e nel mondo del lavoro in generale nei confronti della donna. Ancora, però, la “battaglia” è aperta, perché sussistono fenomeni di discriminazione che vanno combattuti. A tutti i costi. Proprio come fece Tina Anselmi.

Immagine di repertorio