Referendum abrogativo sul divorzio del ’74, il “no” che cambiò l’Italia: l’analisi dell’istituto ai giorni nostri

Referendum abrogativo sul divorzio del ’74, il “no” che cambiò l’Italia: l’analisi dell’istituto ai giorni nostri

ITALIA – Il 12 e il 13 maggio 1974 fu un momento cruciale per la storia dell’Italia. La popolazione, infatti, venne chiamata alle urne per il primo referendum abrogativo della Repubblica sul divorzio.

Questa data senza dubbio segnò la storia, in quanto gli italiani decisero di non abrogare la legge Fortuna-Baslini che 4 anni prima aveva introdotto il divorzio nel nostro Paese“, sostiene Chiara Catania, avvocato del Foro del capoluogo etneo intervenuta ai microfoni di NewSicilia.

Il “No” che cambiò l’Italia

L’introduzione del divorzio si intrecciò con il generale contesto politico degli anni a cavallo della stagione della contestazione e delle riforme, fu accompagnata da forti polemiche e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici in quanto forti sostenitori dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale, nonché contrari alla possibilità che fosse un provvedimento civile a far venir meno un vincolo sacramentale“, aggiunge l’avvocato.

Il giorno in cui venne bocciata la proposta di abrogazione del divorzio è di certo accaduto qualcosa di veramente importante: “Possiamo certamente dire che quello fu il ‘NO’ che cambiò l’Italia, segnando un’epoca“. Erano gli anni ‘70, anni difficili di lotte, gli anni del femminismo, della violenza politica e delle stragi.

Fu un referendum che vide schierarsi due fazioni: i fautori del no, rappresentati dal fronte divorzista che intese la sua battaglia nel senso di un ampliamento delle libertà civili, ma anche un cambiamento in senso libertario del quadro politico nazionale e i sostenitori del sì, dall’altro lato, a favore della famiglia unita e integra, e che esaltano l’istituto del matrimonio, fatto di compromessi e di condivisione“, prosegue.

Il “no” a conferma del divorzio venne espresso da quasi il 60% degli italiani che espressero la loro preferenza. I “”, quindi i contrari all’istituto, furono il 40,74%. “Sostanzialmente il centro-nord del paese si espresse in senso contrario all’abrogazione, mentre il Sud si mostrò antidivorzista“, commenta Chiara Catania.

Una nuova coscienza, rispettosa ma laica

Da questa vittoria emerse il bisogno di un’unità di tutte le forze democratiche e antifasciste, laiche e cattoliche, per garantire sani rapporti tra Stato e Chiesa per un nuovo diritto di famiglia.

Nella storia, questa data è stata considerata cruciale per l’evoluzione sociale e giuridica del Paese, in quanto ha portato con sé importanti conseguenze sia politiche che sociali: non era possibile fare un passo indietro sui diritti acquisiti con l’entrata in vigore della legge sul divorzio“, ricorda la nostra intervistata.

Questo voto era il segnale che, insieme al mondo, era cambiata anche una mentalità radicata da secoli negli italiani e il potere non solo temporale della Chiesa era venuto meno. Una nuova coscienza, rispettosa ma laica, si era pian piano formata.

Quel 12 maggio 1974 cambiò per sempre la famiglia italiana. In quegli anni era maturata l’idea che i sentimenti all’interno di una coppia potessero cambiare nel tempo e cessando di esistere il legame coniugale venisse meno quello spirito di assistenza morale e materiale su cui si fonda la vita familiare. Da qui l’esigenza di ammettere la possibilità della separazione e dello scioglimento del matrimonio“, aggiunge.

Istituto del divorzio mai più messo in discussione

Ancora: “Dal 12 maggio 1974 l’istituto del divorzio non venne più messo in discussione. Sono trascorsi quarant’anni da quel 12 e 13 maggio 1974, e da allora sono mutate le condizioni politiche, il movimento studentesco, l’autunno caldo, i primi movimenti femministi hanno dato la spinta per una maggiore sensibilizzazione sui temi dei diritti civili. Le associazioni laiche e i movimenti delle donne scesero in campo per la difesa della ‘libertà di scelta’ anche nell’ambito della famiglia“.

Si diede così inizio al cambiamento: “Incrementarono le conquiste in termini di parità di genere nella famiglia e nella società, dopo quelle già acquisite con la legge del 1950 sul congedo di maternità e la promulgazione nel 1975 del nuovo diritto di famiglia con cui venne meno il concetto di patria potestà, nonché, poi, la legge del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza seguita dal referendum del 1981, l’abolizione delle norme del codice penale che prevedevano, tra i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, anche la pena della reclusione per la donna che volontariamente si fosse sottoposta ad un aborto“.

E ancora: “Nel 1987 fu approvata una modifica che ridusse da cinque a tre gli anni di separazione per poter accedere al divorzio, per poi giungere alla riforma del 2015, con la quale i termini furono ulteriormente ridotti“. A piccoli ma grandi passi, si delineava una nuova realtà.

Di certo non mancarono negli anni a seguire importanti novità in materia, così come, sempre in continua evoluzione sono state e sono tutt’ora le norme relative agli assegni di mantenimento, e ai diritti e alle responsabilità verso i figli. Tali cambiamenti hanno inciso notevolmente anche sulla continua crescita, a partire dal 1970, delle separazioni e divorzi, soprattutto nel 2015, quando si assistette a una esplosione del numero dovuta principalmente agli effetti congiunturali delle due variazioni normative“, aggiunge l’avvocato.

Divorzio in Italia

Se questo fu il quadro normativo di un’Italia che si stava delineando sempre più, pare doveroso, a questo punto, analizzare la situazione giuridica sul divorzio e separazione in Italia. Ad aiutarci in questa ardua “impresa”, ancora una volta, la nostra intervistata.

Occorre premettere che, alla luce dei dati Istat, i divorzi sono leggermente diminuiti rispetto al 2016, anno in cui sono emersi gli effetti delle norme introdotte nel 2014 e nel 2015 che hanno semplificato e velocizzato le procedure.

Nonostante la netta prevalenza delle separazioni e dei divorzi in forma consensuale che fanno ridurre tempi e costi della rottura, quelle giudiziali sono molto più diffuse nel Mezzogiorno e nel Sud rispetto al Nord e nella maggior parte dei casi sono chieste dalle donne“, precisa.

Motivi di rottura e separazione

Non dimentichiamo anche che lo scioglimento di un legame di coppia comporta oltre a implicazioni sul benessere economico, anche costi in termini psicologici. Infatti, accanto alle tempistiche, notevolmente ridotte, va segnalato anche l’aspetto della violenza di coppia, che è diventato sempre più motivo di rottura dell’unione. Sono molte le donne separate o divorziate che sono state vittima di violenza fisica o sessuale da parte del coniuge o convivente da cui si sono separate o hanno divorziato“, aggiunge. Elemento da cui partire e da non sottovalutare.

Spesso ci si chiede quali siano i tempi di divorzio e in merito a ciò “bisogna ammettere che ormai da alcuni anni sciogliere definitivamente un vincolo matrimoniale è diventato meno difficoltoso e più rapido. È chiaro che, nonostante questo, per arrivare al divorzio i coniugi si devono prima separare. Una volta ottenuta la separazione, i coniugi possono ricorrere alle medesime procedure previste per la separazione, anche per ottenere il divorzio“, ricorda.

Le 4 procedure per arrivare alla separazione

La legge mette a disposizione quattro diverse procedure per arrivare alla separazione: la separazione consensuale, la separazione giudiziale, la separazione in Comune e la negoziazione assistita. Vediamole nel dettaglio secondo la spiegazione dell’avvocato Chiara Catania:

  • la separazione consensuale (art. 158 c.c.): “si svolge davanti al Tribunale, ed è possibile se marito e moglie sono d’accordo nel separarsi e tra di loro non vi sono contrasti, né economici, né sull’affidamento di eventuali figli minori di età e si conclude con un decreto di omologa“;
  • la separazione giudiziale: “si opterà per questa procedura nel caso in cui vi siano contrasti tra marito e moglie e dunque si svolgerà una vero e proprio giudizio innanzi al Tribunale, che deciderà sulle opposte richieste dei coniugi emettendo una sentenza“;
  • la separazione in Comune: “da qualche anno, grazie alla legge n. 162/2014 è possibile separarsi consensualmente in presenza del sindaco o di un altro ufficiale di stato civile, a condizione che i coniugi non abbiano figli minori di età, incapaci o portatori di handicap, mentre non è un ostacolo la presenza di figli nati da precedenti unioni“;
  • la negoziazione assistita (l. n. 162/2014): “procedura sempre consensuale, che si svolge con l’assistenza di avvocati di fiducia dei coniugi“.

Occorre fare una precisazione: “Va sottolineato che la separazione in Comune o con la negoziazione assistita è possibile solo se i coniugi hanno raggiunto un accordo su ogni aspetto personale e patrimoniale, vale a dire in caso di separazione consensuale“.

Tempistiche tra separazione e divorzio

È chiaro che tra la separazione e il divorzio deve essere decorso un termine, che varia a seconda della procedura che coniugi hanno adottato per separarsi.

Precisamente: “Devono trascorrere (art. 3 n.2 lettera b) l. n. 898/1970) 12 mesi se la separazione è stata giudiziale, 6 mesi se la separazione è stata avviata in forma giudiziale ma, in corso di causa, sia stata trasformata in ‘consensuale’, 6 mesi se la separazione è stata consensuale, 6 mesi in caso di separazione in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile, 6 mesi in caso di negoziazione assistita“.

Quando è trascorso il periodo della separazione è possibile divorziare: “La durata del procedimento con il quale si arriva allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, dipende – anche in questo caso – dalla procedura alla quale si ricorre, analoghe a quelle stabilite per la separazione. Se le parti sono d’accordo sui contenuti del divorzio possono ricorrere a una procedura consensuale, davanti al Tribunale, al Comune oppure alla negoziazione assistita“.

Se i due coniugi non hanno figli minori, incapaci o portatori di handicap, e se tra di loro non devono avvenire trasferimenti di beni, possono divorziare in Comune (di residenza di uno dei due coniugi, dove è stato celebrato il matrimonio, dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero) attraverso una procedura meno difficoltosa, più rapida ed economica“.

I diversi iter da seguire

In merito alle procedure, l’avvocato Chiara Catania: “Se i due coniugi non hanno figli minori, incapaci o portatori di handicap, e se tra di loro non devono avvenire trasferimenti di beni, possono divorziare in Comune (di residenza di uno dei due coniugi, dove è stato celebrato il matrimonio, dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero) attraverso una procedura meno difficoltosa, più rapida ed economica“.

Quindi “le parti dichiarano di volere divorziare al sindaco o all’ufficiale di stato civile, precisando l’entità di un eventuale assegno di mantenimento. Sono previsti due incontri, il primo per fare la dichiarazione e il secondo, a distanza di almeno 30 giorni, per confermare la stessa“.

Subito dopo l’accordo tra le parti viene trasmesso agli uffici competenti per l’annotazione sull’atto di matrimonio. Va precisato, peraltro, in Comune la presenza dell’avvocato non è obbligatoria ma solo facoltativa, con la conseguenza che i coniugi possono validamente divorziare anche senza essere rappresentati da un legale“, sottolinea.

Invece, “se le parti sono d’accordo nella volontà di divorziare, ma non lo possono fare in Comune perché ci sono figli o perché tra loro deve avvenire un trasferimento di beni, possono ricorrere al divorzio consensuale in Tribunale. In questa sede ovviamente i tempi si allungano“.

L’avvocato preparerà un ricorso congiunto da presentare in cancelleria e si attenderà che il presidente del Tribunale fissi la data dell’udienza, e potrebbero trascorrere anche molti mesi. I tempi variano da un Tribunale all’altro, secondo il numero dei giudici e il loro carico di lavoro. Dopo l’udienza, si dovrà attendere il deposito della sentenza, e anche in questo caso trascorre del tempo“, ribadisce.

Inoltre: “La procedura che porta al divorzio congiunto è più semplice, oltre che meno costosa e si conclude in minor tempo. Il procedimento si esaurisce mediamente in 250 giorni. Quando invece le parti hanno contrasti, questi devono essere risolti dal Tribunale, e infatti bisogna ricorrere al divorzio giudiziale, con tempi che possono essere molto lunghi, anche anni. Poiché la procedura avviene tramite più udienze, e possono passare anche vari mesi tra un’udienza e l’altra, potrebbe essere necessario anche più di un anno per ottenere la sentenza definitiva di divorzio, essendo necessari a volte pure approfondimenti peritali“.

La negoziazione assistita da avvocati: nuova procedura

A seguito dell’entrata in vigore del D.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014, le coppie che intendano separarsi o determinare la cessazione degli effetti civili del matrimonio consensualmente, possono prescindere dal materiale deposito di un ricorso al giudice per intraprendere un percorso diverso, più veloce e snello: la procedura di negoziazione assistita da avvocati.

Si tratta di una nuova procedura, che ha assunto come esempio il modello francese, e viene adottata sia per la separazione che per il divorzio, così come per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza la necessità di instaurare un processo o di attendere i tempi lunghi del giudizio“, spiega l’avvocato Catania.

Come anticipato, rappresenta una soluzione più veloce, oltre che meno dispendiosa economicamente, infatti i tempi dipendono dalla velocità con la quale i legali dispongono la convenzione che dovrà essere trasmessa al Comune. Comunque non potrà essere inferiore a 1 mese e superiore a 3 mesi, prevedendo una proroga di 30 giorni.

Gli step

La procedura prende avvio o con la sottoscrizione di una convenzione di negoziazione redatta in forma scritta, a pena di nullità, se i coniugi sono di comune accordo, usufruendo dell’assistenza professionale fornita dagli avvocati, così che questi possano certificare l’autenticità delle firme apposte all’accordo dalle parti, o con la trasmissione di un invito alla negoziazione attraverso cui una delle parti propone all’altra la stipula di suddetta convenzione, il quale dovrà contenere l’indicazione chiara e precisa dell’oggetto della controversia, nel caso specifico, la separazione o la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, e del termine entro cui la parte sollecitata dovrà comunicare la propria risposta, con l’avvertimento che decorso lo stesso, il mancato riscontro assumerà valore di rifiuto“, afferma la nostra intervistata.

Nel caso in cui l’invito alla stipula della convenzione sortisse effetti positivi, “le parti provvederanno alla redazione della convenzione, nonché l’accordo con il quale le stesse s’impegnano direttamente a cooperare tra loro osservando i principi di buona fede e lealtà, il dovere della riservatezza, per risolvere la controversia in materia di separazione o cessazione per gli effetti civili del matrimonio“.

Successivamente: “Una volta redatta la convenzione (preceduta o meno dall’invito alla negoziazione), si passerà alla stesura dell’accordo vero e proprio, nel quale sono indicate le condizioni patrimoniali e non della separazione o del divorzio. A seguito dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione, corredata dal mandato che ciascun coniuge conferisce previamente al proprio avvocato di fiducia, gli atti, comprensivi di convenzione, accordo e produzioni documentali, verranno trasmessi entro dieci giorni dalla redazione e sottoscrizione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché questo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio“.

Avvenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della Procura, è onere di almeno uno degli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione (effettuata a mezzo p.e.c.), così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio“, aggiunge l’avvocato.

“Di passi avanti ne sono stati fatti”

In sintesi, quindi, si tratta di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta, con il loro apporto professionale, al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo.

Questo intervento ha posto fine alle lunghe attese per ottenere la sentenza di divorzio e, quindi, alle ‘corse’ all’estero da parte di quelle coppie che, stremate dalle lungaggini processuali del nostro Paese, avviano pratiche di scioglimento del vincolo matrimoniale in quei paesi in cui dirsi divorziare è molto più facile e veloce, come, ad esempio, la Spagna“, dichiara.

Alla luce delle numerose modifiche e riforme sulle diverse strade praticabili dai coniugi, possiamo ben dire che da quel lontano 1974, in cui gli italiani hanno scelto di mantenere la legge che permetteva di divorziare, di passi in avanti ne sono stati compiuti e ciò è dimostrato anche dal fatto che i divorzi sono in costante aumento negli ultimi quindici anni“, conclude.