ITALIA – È possibile per i minorenni avere la propria identità digitale (SPID) e poter fruire di servizi online.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le Linee guida operative per il rilascio dell’identità digitale in favore dei minori d’età e la fruizione dei servizi online, adottate con la Determinazione n.51/2022.
Con l’attivazione per i minori, i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati in piena sicurezza e tutela dei dati. L’accesso con SPID ai servizi sarà garantito, in base all’età, dalle amministrazioni o dai privati che lo rendono disponibile.
Le Linee guida consentiranno ai ragazzi – dai 5 anni in poi – di ottenere e usare SPID per l’accesso ai servizi digitali sotto la supervisione dei genitori.
Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online sono consentiti, in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Come richiedere il rilascio di SPID ai minori
I genitori potranno richiedere il rilascio di SPID a favore del minore, rivolgendosi al proprio gestore dell’identità digitale e accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile.
Le Linee guida sono improntate alla massima tutela del minore. Le amministrazioni o i privati che erogano i servizi devono effettuare un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di conoscere la minore età dell’utente e di ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio.
Inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa al minore, sia da parte del gestore dell’identità digitale sia da parte del fornitore di servizi, deve essere formulata con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile.
Per la fase di identificazione, il minore infraquattordicenne deve essere affiancato dal genitore a tutela del minore stesso.
Infine, i minori non saranno obbligati a comunicare un numero di cellulare al gestore dell’identità. In tal caso, le comunicazioni inerenti la sicurezza (alert di sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, processi di sospensione/revoca, processi di assistenza per ragioni di sicurezza) saranno indirizzate al numero di telefono del genitore, mentre l’accesso con SPID di livello 2 – per il quale è necessario un secondo fattore di autenticazione – sarà consentito attraverso ulteriori modalità predisposte dai gestori.
Le nuove Linee guida consentono di ampliare la platea delle persone che possono avere SPID, e di conseguenza diffondere l’identità digitale presso fasce sempre più ampie della popolazione.
Ulteriori novità
L’Agenzia per l’Italia Digitale, con Determinazione n.133/2022, ha adottato la versione 2 delle Linee guida per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori, che contengono alcune modifiche in merito al processo di rilascio dell’identità digitale.
Due sono le principali novità:
- al momento dell’identificazione, il gestore dovrà acquisire dal genitore anche una copia del documento di identità del genitore delegante, se presente, o altra documentazione attestante la non presenza dell’altro genitore;
- il compimento della maggiore età, il neo maggiorenne dovrà dichiarare esplicitamente la volontà di dotarsi di una identità SPID senza più i limiti previsti in precedenza. Sino a che il neo maggiorenne non dichiari esplicitamente la propria volontà di continuare a usare la propria identità digitale, la fruizione dei servizi mediante SPID è totalmente preclusa.
Le regole generali
Ecco le regole nel dettaglio:
- Over 14: i minori che hanno superato i 14 anni di età potranno dotarsi di SPID per accedere ai servizi dell’INPS, tramite l’area riservata myinps, al Fascicolo Sanitario Elettronico oppure alla verifica dei punti sulla patente per ciclomotori;
- Under 14: i minori tra i 5 e i 13 anni potranno usare la propria identità digitale esclusivamente per i servizi online forniti dalle scuole e sotto stretto controllo del genitore, per un periodo sperimentale fino al 30 giugno 2023.
Prima dell’avvio dei trattamenti di dati personali in applicazione delle Linee guida, l’AGID emanerà specifici provvedimenti – anche con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione sugli argomenti di comune competenza – attraverso cui saranno individuate:
- adeguate garanzie concernenti i presupposti e le modalità di rilascio di SPID ai minori fra i cinque e i quattordici anni;
- i trattamenti effettuabili da parte dei gestori dell’identità digitale – limitati a quanto strettamente necessario alla gestione dell’identità;
- i servizi che gli istituti scolastici potranno offrire ai minori infraquattordicenni.
Infine, con atto successivo, AGID disciplinerà altresì l’istituto dell’emancipazione del minore, che attualmente è considerato nelle Linee guida come minore ultraquattordicenne.
I vari step da seguire per i genitori
Quindi il genitore deve:
- accedere con credenziali di livello 2 al servizio reso disponibile dal proprio IdP;
- inserire i seguenti dati relativi al minore in favore del quale intende chiedere il rilascio di SPID: nome, cognome, codice fiscale, data nascita;
- dichiarare, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la propria qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
- dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., di essere delegato alla richiesta di SPID da parte dell’eventuale Genitore non richiedente o di essere l’unico esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
- accettare la ricezione di notifiche (ordinarie o push) da parte dell’IdP per l’autorizzazione all’utilizzo di SPID da parte del minore.
L’IdP genera il codice del genitore, composto dal risultato della funzione CRC-32 applicato al codice fiscale del genitore e lo associa al codice di verifica assegnato al minore per il quale è stato fornito il consenso al rilascio dell’identità digitale.
Sarà compito del genitore comunicare il codice di verifica al minore che lo utilizzerà per completare la procedura di rilascio dell’identità digitale.
L’IdP, prima di acquisire i dati personali del minore, richiederà allo stesso il codice di verifica in modo da poter verificare la presenza del consenso genitoriale. Inoltre, se il minore ha compiuto almeno quattordici anni, l’IdP acquisisce anche da quest’ultimo il consenso al trattamento dei dati personali per il rilascio e la gestione dell’identità digitale.
Requisiti per il minorenne
Gli attributi richiesti al minore sono i seguenti:
• attributi identificativi obbligatori: cognome e nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un valido documento di identità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 24 ottobre 2014 e all’art. 5, terzo capoverso del “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID”;
• attributi secondari obbligatori: e-mail;
• attributi secondari facoltativi: il domicilio fisico, il domicilio digitale e il numero di telefono mobile (previsto come attributo facoltativo ai fini delle presenti Linee guida, in deroga all’art. 5, quinto capoverso del “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID”).
Nei casi in cui il minore non sia in possesso di un numero di telefonia mobile e/o di un dispositivo mobile, l’eventuale secondo fattore di autenticazione, funzionale alle autenticazioni di livello SPID 2, sarà – a mero titolo esemplificativo – trasmesso su canali alternativi quali l’indirizzo di posta elettronica oppure generato attraverso un apposito dispositivo fisico rilasciato al minore.
Resta ferma, in tali casi, la facoltà dell’IdP di associare all’identità del minore il numero di telefono mobile del genitore, utilizzabile unicamente per le funzionalità di gestione della sicurezza dell’identità digitale del minore (alert di sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, processi di sospensione/revoca, processi di assistenza per ragioni di sicurezza).
È sempre escluso l’utilizzo del telefono del genitore per l’invio del secondo fattore di autenticazione con riferimento all’accesso del minore ai servizi degli SP con livello SPID 2.
Una volta rilasciata l’identità digitale, l’Identity Provider invia una e-mail informativa al genitore recante l’indicazione del nome del minore.
In più, ogni volta che il minore tenta di utilizzare SPID è prevista una notifica push da parte dell’IdP al genitore che può così autorizzare o interrompere qualsiasi attività collegata all’identità digitale del figlio.