Il fatto che l’assegno divorzile sia automaticamente revocato quando l’ex coniuge intraprende una nuova convivenza more uxorio era già cosa nota, seppur ciò avvenga in presenza di determinati presupposti ossia: la dimostrazione di un effettivo miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario e la valutazione del contributo dato da quest’ultimo, in costanza di matrimonio, alla famiglia (sacrificio anche in termini di rinuncia alla carriera personale).
E questo è possibile in adempimento di quanto prescritto dalla legge sul divorzio (n. 898 del 1970) che stabilisce infatti che affinché si possa revisionare o revocare l’assegno divorzile è necessario accertare una modifica significativa delle condizioni economiche di una delle parti successiva alla sentenza di divorzio.
Di fatto una nuova convivenza stabile, strutturata secondo un assetto familiare (more uxorio appunto) potrebbe essere migliorativa delle condizioni economiche del beneficiario e come tale causa di revoca del mantenimento disposto in sede di divorzio.
Tuttavia la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13739/2024, del 14 maggio u.s., accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell’assegno in quanto la ex moglie aveva instaurato una nuova relazione (non con convivenza), ha sancito un nuovo principio: il mantenimento può venir meno anche se la nuova relazione sia a distanza.
Oggigiorno infatti la convivenza fisica all’interno della stessa abitazione non è da considerare elemento essenziale ai fini della determinazione della solidità di una coppia e della stabilità del rapporto tra i partner, ciò che conta è il legame materiale e spirituale tra i partner e il supporto reciproco.
Del resto ormai il concetto di famiglia si è ampliato e con esso anche i rapporti di coppia e molteplici potrebbero essere le esigenze, anche lavorative, che spingono i partner a vivere separati.
Il principio in esame potrebbe far sembrare che chiedere la revoca sia più facile rispetto al passato, tuttavia non è così semplice in quanto l’onere della prova ricadrà sempre sul coniuge che chiede la revoca e non sarà sufficiente dimostrare l’esistenza di una nuova stabile relazione in quanto sarà comunque necessario provare la stabilità del rapporto e che sia duraturo e il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge.
#TgFlash del 5 novembre - EDIZIONE SERA 🕒 • Condannata la presunta amante di Messina…
SPADAFORA - Nella tarda mattinata di oggi, nella zona di contrada Mastroneri, a circa 5…
SICILIA - La Regione può iniziare a spendere i 5,3 miliardi di euro assegnati alla…
SICILIA - Mercoledì 6 novembre, la Sicilia sarà interessata da infiltrazioni di aria umida che…
CATANIA - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato,…
CATANIA - Ha continuato a vendere droga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, a Catania,…