ITALIA – Arrivano importanti aggiornamenti per i papà, l’INPS avvisa che da quest’anno vi sarà l’ampliamento da 7 sino a 10 giorni del periodo di fruizione del congedo obbligatorio del padre.
I 10 giorni di congedo si potranno fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si ricorda che devono essere considerate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Come fruire del congedo
Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’INPS solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto di previdenza, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.
Per il settore agricolo sono state fornite le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
Prorogato, inoltre, per l’anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in caso di morte perinatale del figlio
La legge n. 178/2020 ha modificato la legge n. 92/2012, aggiungendo dopo le parole “nascita del figlio” le seguenti: “, anche in caso di morte perinatale“. Pertanto, il padre può chiedere il congedo anche in caso di more perinatale.
Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) e alla luce delle definizioni utilizzate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per “periodo di morte perinatale”generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
Di conseguenza il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
- figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Fonte immagine: INPS